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Nel corso del tempo, nel nostro Paese, vi sono stati diversi processi celebri e che hanno destato l'attenzione dell'intera opinione pubblica nazionale: da quelli eclatanti relativi a gravi episodi di cronaca nera a quelli che hanno visto coinvolti, in alcuni casi, eminenti politici, come ad esempio negli anni '90 il procedimento giudiziario scaturito dalla celebre inchiesta "Mani Pulite". Di conseguenza, spesso si è raggiunta una certa conoscenza e familiarità con alcune definizioni di natura giuridica.

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Un termine piuttosto utilizzato sia in televisione che sui giornali. Fin troppo utilizzato a valle dei processi in Italia aggiungiamo noi non senza un pizzico di ironia. Il termine proscioglimento indica comunque la dichiarazione di non doversi procedere oppure la sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato. La sentenza di proscioglimento può essere emessa al termine della fase o nella fase dibattimentale.

La sentenza di proscioglimento è emessa quando l'azione penale è improcedibile o nel caso in cui il reato è estinto. Il proscioglimento anticipato si spiega nell'ottica di economia processuale: non ha senso passare alla fase del dibattimento quando l'esito appare scontato.

Visto che prevale il proscioglimento nel merito su quello per l'estinzione del reato la sentenza non può venire anticipata ma diventa obbligatorio procedere alla fase dibattimentale, adottando la sentenza di assoluzione. Il proscioglimento anticipato non è possibile nei casi nei quali l'imputato o il Pubblico ministero scelgono di opporsi.

Comunque, nel caso un giudice decidesse per il proscioglimento di un soggetto e quindi pronunciasse una sentenza di assoluzione, la causa o la motivazione che ha portato a quest'ultima non solo dovrà essere poi indicata nel dispositivo, ma deve anche rientrare in una delle cosiddette formule assolutorie previste dall'ordinamento italiano ed in particolare dall'articolo 530 del Codice di Procedura Penale (C.P.P.).

Tali formule assolutorie, a cui poi accenneremo anche in seguito, sono:

  • Il fatto non sussiste;
  • L'imputato non lo ha commesso;
  • Il fatto non costituisce reato;
  • Il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • Il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione;

Sentenza anticipata di proscioglimento

La sentenza anticipata di proscioglimento viene dunque pronunciata in camera di consiglio e visto che viene emessa senza il dissenso delle parti, è inappellabile. Per quanto concerne la sentenza dibattimentale, il codice stabilisce diverse formule di assoluzione o di proscioglimento dell'imputato. Il proscioglimento nel merito comporta per esempio una sentenza di assoluzione che è differente dal proscioglimento per estinzione del reato e da quello per improcedibilità.

Le formule che garantiscono un’assoluzione più ampia recitano che il fatto non sussiste e l'imputato non ha commesso il fatto. Da sottolineare che queste sentenze non sono appellabili dall'imputato, visto che non gli danno la possibilità di avere un esito più favorevole.

La formula di assoluzione secondo la quale il fatto non costituisce reato è manifestata tutte le volte in cui si identifica che il fatto è stato commesso dall'imputato, ma manca uno degli elementi costitutivi della fattispecie di reato. Se invece il fatto costituisce reato, è prevista la formula assolutiva secondo la quale il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile. La formula il fatto non è previsto dalla legge come reato si recita in quei casi in cui all'accusa non corrisponde più nessuna fattispecie legale.

Divieto di un secondo giudizio

Inoltre secondo l’articolo 609 (divieto di un secondo giudizio) del Codice di Procedura Penale se l’imputato è stato prosciolto o condannato con una sentenza o un Decreto penale, essi diventano irrevocabili per cui l’imputato non può essere soggetto di nuovo a un procedimento penale per lo stesso evento, neppure se il reato in questione viene considerato in modo diverso per il grado, per il titolo e/o le circostanze tranne che per quanto disposto all’articolo 69 comma 2 che recita “la sentenza non impedisce l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell’imputato è stata erroneamente dichiarata” oppure per le disposizioni dell’articolo 345 del Codice di Procedura Penale:

“345. Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale.

  1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.
  2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.”

Secondo l’articolo 273 del CPP, nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

A seguito di una dichiarazione o sentenza di proscioglimento, di qualsiasi natura essa sia, da parte del giudice, quest'ultimo ordina la remissione in libertà dell'imputato tenuto in stato di custodia cautelare e, al tempo stesso, notifica la cessazione anche di eventuali altre misure, sempre di natura cautelare, eventualmente predisposte nei confronti dello stesso soggetto. In altri termini, il presunto imputato ritorna ad essere una persona libera e dotata di tutti i suoi diritti costituzionalmente garantiti.

Una volta avvenuto il proscioglimento, può capitare che alcuni presunti colpevoli possano anche fare richiesta di risarcimento danni per ingiusta detenzione o errore giudiziario, come era stato il caso eclatante, ad esempio, di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per quanto riguarda il processo tenutosi a Perugia sull'assassinio della studentessa britannica Meredith Kercher. In seguito, tale richiesta risarcitoria non venne accolta (per Sollecito) oppure non venne proprio effettuata (per Knox).

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.