Logo del Sito Portal Diritto

Per diritto finanziario si intende la disciplina giuridica che studia e regola tutta quella serie di attività necessarie a trovare le risorse utilizzabili nella soddisfazione del bisogno pubblico.

Menu di navigazione dell'articolo

Spesso sentiamo parlare in TV della manovra economica emanata dal Governo oppure leggiamo sui giornali locali dell'aumento della tassa sui servizi del proprio Comune. Non ce ne accorgiamo, ma spesse volte abbiamo a che fare con una disciplina economica davvero complessa e variegata (per alcuni anche molto affascinante, tanto da indirizzarne gli studi universitari), che influisce tantissimo sulla vita personale e familiare di ciascun individuo. Questa materia prende il nome di Diritto Finanziario. Cerchiamo adesso di conoscerne qualcosa di piú.

Questa attività di ricerca di soddisfazione del bisogno pubblico è altresì detta attività finanziaria. Dunque oggetto del diritto finanziario sarà tutto ciò che ha a che fare con tale attività.

A cosa serve il diritto finanziario nel sistema fiscale italiano: ecco cosa regola questa disciplina

L'obiettivo principale del diritto finanziario è dunque quello di arrivare a definire un sistema fiscale atto al raggiungimento dello sviluppo economico di un paese: tale sviluppo si presenta dunque come raggiungimento di un benessere collettivo, una distribuzione giusta del reddito e della richezza, ed una crescente stabilità economica.

Per raggiungere tali obiettivi, il diritto finanziario necessita di determinati strumenti, che regolino in qualche modo il rapporto fra libertà individuale e benessere collettivo.

Per arrivare a massimizzare tale benessere, esistono diverse teorie economiche che vanno poi a supportare il diritto finanziario in ambito legislativo.

Secondo Pareto, una economia per essere concorrenziale deve essere in grado di realizzare un'efficiente allocazione delle risorse, e per questo motivo lo Stato può intervenire sui singoli solo in caso di fallimento del mercato, di cosiddetti "fenomeni di esternalità", di mancanza di trasparenza relativamente alle informazioni che determinano lo sviluppo o meno del mercato.

Secondo altre teorie dette volontaristiche, gli scambi che poi vanno ad essere materia di diritto finanziario non sono basati su regimi coercitivi ma in base alle singole volontà dei soggetti in gioco, per cui è necessario studiare il fenomeno e analizzarlo in termini di utilità e costo marginale.

Il mercato finanziario e il prezzo di un bene: domanda ed offerta

Diritto finanziario

Il mercato finanziario rappresenta il luogo in cui ha luogo l’incontro delle forze che decidono il prezzo di un bene, cioè l’offerta e la domanda. Le forme che la domanda e l’offerta assumono possono indicare diverse forme di mercato:

· la concorrenza perfetta
· il duopolio
· l’oligopolio
· il monopolio
· la concorrenza monopolistica

Il mercato monetario (sempre nell’ambito dell’analisi dei mercati finanziari) si suddivide in monetario in senso stretto e finanziario. Entrambi si costruiscono sul credito, cioè sul trasferimento di denaro contro la promessa di una prestazione futura.

Il primo rappresenta il mercato di denaro a breve termine ed ha per oggetto cambiali e riporti mentre il mercato finanziario in senso stretto è il mercato dei capitali (dei prestiti a medio e lungo termine). Questo ha dunque per oggetto obbligazioni private, titoli di Stato a lunga scadenza, azioni e cartelle ipotecarie.

Diritto finanziario


All’interno il denaro dei privati, di imprese e di enti viene offerto per investimenti remunerativi. Le società di maggiori dimensioni possono dunque reperire i mezzi finanziari a loro necessari, oltre che attraverso il ricorso al credito.

Al mercato primario dei titoli si ricorre nella fase di costituzione di una società. Mentre ci si rivolge a quello secondario per rivendere i titoli azionari sottoscritti. Tutte le contrattazioni sono comunque basate sul gioco di borsa. La normale attività di borsa attenua brusche fluttuazioni dei corsi ed esplica quindi un’utile funzione moderatrice.

Il diritto tributario, un ramo di quello finanziario: scopriamo tributi e imposte dello Stato

Il diritto finanziario si suddivide in vari rami, di cui il più significativo per un Paese è il diritto tributario, ovvero il diritto che regolamenta i tributi e la fiscalità.

Fin dall’antichità si sono studiate forme di contribuzione per mantenere la “cosa pubblica”. L’attuale scienza delle finanze è proprio quel ramo dell’economia che si interessa di finanza pubblica che trova nel diritto finanziario l’insieme delle norme giuridiche che regolano l’azione del Governo in ambito economico. Il diritto finanziario a sua volta è parte del Diritto amministrativo e si suddivide in ulteriori ramificazioni tra cui il diritto tributario. Il “compito” del diritto tributario è fissare norme statali in grado di garantire la copertura delle spese necessarie alla sussistenza di un’organizzazione sociale e che siano approvate al di sopra del consenso dei singoli. Affinché una norma tributaria sia efficace occorra che abbia messo allo studio e focalizzato l’interesse pubblico mantenendo:

  • Un equilibrio tra esigenze statali ed economia privata;
  • Un uso della leva fiscale idonea a realizzare gli obiettivi di interesse collettivo;
  • Un equilibrio degli effetti delle politiche fiscali sulla formazione di prezzi e redditi;
  • Un’equità di imposizione fiscale e ridistribuzione rispetto alla capacità contributiva dei singoli cittadini contribuenti e delle imprese.

Nel Diritto Finanziario e nel suo ramo specifico "tributario", un elemento importante del rapporto tra lo Stato ed un contribuente è rappresentato dal cosiddetto "tributo", che si puó definire come una prestazione di tipo coattivo da versare o effettuare allo Stato. In pratica, un cittadino o contribuente effettua un versamento di una porzione dei propri beni (che sia denaro o in natura) ad un ente impositore, che puó essere l'amministrazione centrale oppure locale. Esistono tre tipologie differenti di tributi:

  • Imposta: rappresenta una prestazione di genere coattivo, eseguita in base al reddito e alla capacitá contribuitiva di un soggetto a favore dello Stato o altri enti pubblici, anche territoriali. Un esempio possono essere l'Irap o l'Irpef. Tali somme non prevedono, solitamente, una qualche controprestazione o servizio in cambio, ma servono a finanziare delle spese pubbliche generali dello Stato (come l'istruzione, la sanitá o la sicurezza);
  • Tassa: questa definisce un'altra prestazione coattiva, ma che invece è richiesta al fine dell'ottenimento di un eventuale servizio pubblico in cambio. Un esempio possono essere la Tari (destinata alla raccolta dei rifiuti) oppure la tassa sulla registrazione di un contratto di locazione, quindi esborsi economici per ottenere un genere di servizio ben identificabile in contropartita;
  • Contributo: questa tipologia di tributi presenta similitudini con la tassa, ma è richiesto soltanto a particolari soggetti, che debbano finanziare uno specifico servizio pubblico. Un esempio, in questo caso, puó essere la realizzazione di una strada oppure una futura pensione di anzianitá (si pensi agli importanti e noti contributi previdenziali, da versare per ottenere, alla fine della propria attivitá lavorativa, la pensione appunto).

Occorre dire che nel corso degli anni, l’evoluzione del diritto tributario si è caratterizzata per una produzione eccessiva di leggi in materia contributiva e fiscale. Con l’introduzione di internet e la possibilità di snellire alcune procedure tributarie, nasce il diritto tributario telematico.

Il diritto tributario telematico

Il diritto tributario telematico è una branca del diritto tributario il cui scopo è:

  • Rielaborare i principi e le norme in materia di imposizione fiscale e riscossione dei tributi;
  • Coordinare i rapporti giuridici tra i soggetti che operano sul web in modo prevalente come attività di impresa e che usano computer, reti di collegamento telematico o telefonico per produrre reddito.

Che sia in forma tradizionale o telematica, l’obbligatorietà di contribuzione è sancita dall’articolo 23 e dall’articolo 53 della Costituzione Italiana che pongono i principi e i limiti entro cui il legislatore può agire. Gli articoli stabiliscono che nessun tributo o nuova imposta può essere istituita senza un atto di legge, inoltre:

  • Tutti i tributi devono essere fissati in base alla capacità contributiva dei cittadini e imprese, residenti e non;
  • Tutti i contribuenti sono tenuti al concorso alle spese pubbliche,
  • Che sia sempre fissato il criterio di progressività in base al quale l’ammontare complessivo dell’onere contributivo sia proporzionale al variare della propria capacità contributiva.

In caso di contenziosi tributari, il diritto prevede che:

  • L’onere della prova sia a carico del contribuente il quale deve dimostrare di aver effettuato tutti i versamenti. L’amministrazione notifica l’evasione, ma non ha il compito di dimostrarla;
  • Indipendentemente dalla colpevolezza o innocenza, il contribuente è tenuto al versamento anticipato e provvisorio del 30 % dell’evasione contestata;
  • Retroattività delle norme tributarie nonostante sia vietata dallo Statuto dei diritti del contribuente;
  • Responsabilità solidale, nei casi di debiti irrisolti da contribuenti defunti, gli eredi ne assumono il carico così come in caso di contratti di appalto, in caso di evasione, il pagamento del dovuto è ripartito in modo solidale tra committente e appaltatore;
  • I beni pubblici dei creditori nei confronti dell’amministrazione pubblica non sono pignorabili.

La riscossione dei tributi dovuti può avvenire in via telematica utilizzando i canali predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.