Per quanto riguarda la procedura di fallimento di un'azienda, impresa o società, esistono diverse figure ad esso preposte denominate Organi del fallimento, secondo le norme del diritto commerciale, artt. 23-41 della Legge Fallimentare.
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Vediamo ora la figura del giudice delegato, rientrante nella categoria dei magistrati ovvero un professionista autonomo, che tramite una serie di contratti ha garantito il pagamento di uno stipendio o mensilità e, di conseguenza, di un guadagno fisso e ragguardevole, che gli consenta il regolare pagamento di tasse e imposte.
A partire dal decreto Legislativo del 9 gennaio 2006, è cambiato il carattere peculiare che fino a quel momento aveva il Giudice Delegato (G.D.); il giudice delegato infatti, perde il suo carattere di centralità nella procedura fallimentare, passando dal compito di dirigere le operazioni, a "vigilare e controllare sulla regolarità della procedura".
Scopriamo meglio quali sono le funzioni del Giudice Delegato
I nuovi compiti del giudice delegato, che come vi abbiamo accennato è un professionista autonomo, che tramite una serie di contratti ha garantito il pagamento di uno stipendio o mensilità e, di conseguenza, di un guadagno fisso e ragguardevole ,che gli consenta il regolare pagamento di tasse e imposte, nell'ambito del fallimento, diventano quindi i seguenti:
- riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- emettere provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio;
- convocare il curatore e il comitato dei creditori;
- liquidare i compensi e revocare l'incarico conferito alle persone su richiesta del curatore;
- provvedere ai reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (15 gg.);
- autorizzare il curatore a stare in giudizio, per ogni grado e per atti determinati;
- revocare su richiesta del curatore gli avvocati del giudizio, e liquidarne i compensi;
- nominare gli arbitri su proposta del curatore;
- accertare i crediti e i diritti reali vantati dai terzi.
- approvare il programma di liquidazione;
- provvedere in caso di inerzia o inoperatività del comitato dei creditori;
I poteri del giudice delegato ovvero un professionista autonomo, che tramite una serie di contratti ha garantito il pagamento di uno stipendio o mensilità e, di conseguenza, di un guadagno fisso e ragguardevole che gli consenta il regolare pagamento di tasse e imposte, sono indicati da più norme, anche se la principale è rappresentata dall’art. 25. L’art. 25 indica una serie di poteri:
- Il giudice delegato, rientrante nella categoria dei magistrati esercita solo funzioni di vigilanza e di controllo sulle irregolarità della procedura.
- Il giudice delegato riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio. Non riferisce obbligatoriamente in forma scritta.
- Egli emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Tuttavia non possono rientrare in questa categoria di atti, alcuni provvedimenti come quelli riguardanti i sequestri o i provvedimenti d’urgenza in quanto vi sarebbe un palese conflitto con norme elementari del diritto processuale. Infatti, il giudice delegato può emettere solo quei provvedimenti a contenuto decisorio che la legge gli abbia espressamente attribuito, mentre è da escludere in modo categorico che ad un giudice possa essere riconosciuta la legittimazione attiva per la richiesta di un qualunque provvedimento giurisdizionale dinanzi ad un altro giudice.
- Il giudice delegato convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qual volta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura.
Vi sono altri poteri sottratti al giudice delegato dalla riforma. Ad esempio:
- autorizzava il curatore a nominare le persone la cui opera era richiesta nell’interesse del fallimento di un'azienda, impresa o società , mentre oggi a ciò provvede direttamente il curatore;
- nominava gli avvocati per le liti della procedura, mentre oggi la nomina dei difensori spetta direttamente al magistrato curatore;
- autorizzava il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, mentre oggi tali atti possono essere compiuti dal curatore previa autorizzazione del comitato dei creditori e avvocati.
La riduzione dei poteri è stata giustificata dalla necessità che questi sia terzo ed imparziale rispetto alla procedura di fallimento di un'azienda, impresa o società.
La serie di provvedimenti che vengono pronunciati dal questa figura risultano essere dotati della caratteristica di decreto motivato.
Ricorsi
E' possibile presentare e proporre ricorso al tribunale o alla corte d'appello contro i decreti del giudice delegato. Tale ricorso va presentato entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, e deve essere effettuato dal curatore, dal comitato dei creditori o da chiunque ne abbia interesse.