Iter Legislativo: come si approvano le leggi in Italia?
Con il termine Iter Legislativo, intendiamo il procedimento legislativo, ovvero il processo formale che porta una legge dalla sua creazione alla successiva approvazione da parte delle camere del Parlamento.
L'iter legislativo, nella Costituzione Italiana, è regolamentato nella parte II della stessa, al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 e dai successivi regolamenti parlamentari.
Fasi
L'iter legislativo italiano è costituito da tre fasi essenziali, che sono la fase dell'iniziativa, la fase della discussione e della votazione, e per finire, la fase della promulgazione e della pubblicazione.
Fase iniziativa
Durante la fase iniziativa dell'iter legislativo, alcuni soggetti sottopongo determinati progetti di legge al Parlamento. Tale potere è riconosciuto, a norma di Costituzione, al Governo, ai Membri del Parlamento (sia deputati che senatori), al corpo elettorale (attraverso la presentazione di una proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori); altri soggetti che possono mettere in attuazione una legge sono i Consigli regionali, il CNEL ed organi o enti in possesso di potere legislativo.
Fase deliberativa
In questa fase dell'iter legislativo, il Presidente della Camera coinvolta assegna ad una apposita commissione parlamentare lo studio della legge in esame.
La commissione opera in tre sedi: in sede referente, oppure in sede legislativa, o ancora in sede redigente
In seguito, il procedimento legislativo ordinario va avanti assegnando il progetto di legge ad uno dei due presidenti delle camera, che la pone in discussione al Parlamento, per poi farla votare articolo per articolo e successivamente in toto.
Se la legge viene votata favorevolmente dalla maggioranza dell'aula, allora si passa all'analoga discussione nell'altra camera del Senato. Se la legge passa nuovamente indenne, si passa alla fase finale, altrimenti se ci sono piccole modifiche, il disegno di legge torna alla camera precedente, finchè non si attua l'approvazione in entrambe le Camere.
Fase integrativa
L'ultima fase dell'iter legislativo riguarda promulgazione e pubblicazione della legge, diritto che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, il quale può decidere la non promulgazione: in questo caso la legge torna alle Camere per subire le modifiche del caso.
Se il disegno di legge viene comunque approvato per la seconda volta dalle camere, il Presidente è obbligato alla promulgazione.
Dopo massimo 30 giorni dalla promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore dopo 15 giorni.
Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.).
In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale (o procedura legislativa decentrata): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.
Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, i documenti appartenenti alla manovra finanziaria annuale, la legge di bilancio, la relativa legge di stabilità (la ex legge finanziaria) e disegni di legge collegati, la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.
Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto).
Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata, a cura del ministro della Giustizia, sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).
Procedura legislativa costituzionale
La solida base della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.
Questo processo si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione.