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Con il termine Iter Legislativo, intendiamo il procedimento legislativo, ovvero il processo formale che porta una legge dalla sua creazione alla successiva approvazione da parte delle camere del Parlamento.

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L'iter legislativo, nella Costituzione Italiana, è regolamentato nella parte II della stessa, al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 e dai successivi regolamenti parlamentari.

Le fasi dell'iter legislativo: Fase iniziativa

L'iter legislativo italiano è costituito da tre fasi essenziali, che sono la fase dell'iniziativa, la fase della discussione e della votazione, e per finire, la fase della promulgazione e della pubblicazione. 

Durante la fase iniziativa dell'iter legislativo, alcuni soggetti sottopongo determinati progetti di legge al parlamento. Tale potere è riconosciuto, a norma di Costituzione, al Governo, ai Membri del Parlamento (sia deputati che senatori), al corpo elettorale (attraverso la presentazione di una proposta sottoscritta da almeno 50 mila elettori); altri soggetti che possono mettere in attuazione una legge sono i Consigli regionali, il CNEL ed organi o enti in possesso di potere legislativo.

Fase deliberativa

In questa fase dell'iter legislativo, il Presidente della Camera coinvolta assegna ad una apposita commissione parlamentare lo studio della legge in esame.

La commissione opera in tre sedi: in sede referente, oppure in sede legislativa, o ancora in sede redigente

In seguito, il procedimento legislativo ordinario va avanti assegnando il progetto di legge ad uno dei due presidenti delle camera, che la pone in discussione al Parlamento, per poi farla votare articolo per articolo e successivamente in toto.

Se la legge viene votata favorevolmente dalla maggioranza dell'aula, allora si passa all'analoga discussione nell'altra camera del Senato. Se la legge passa nuovamente indenne, si passa alla fase finale, altrimenti se ci sono piccole modifiche, il disegno di legge torna alla camera precedente, finchè non si attua l'approvazione in entrambe le Camere.

Continuiamo l'articolo sull'iter legislativo parlando della fase integrativa.

Fase integrativa

L'ultima fase dell'iter legislativo riguarda promulgazione e pubblicazione della leggediritto che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, il quale può decidere la non promulgazione: in questo caso la legge torna alle Camere per subire le modifiche del caso.

Se il disegno di legge viene comunque approvato per la seconda volta dalle camere, il Presidente è obbligato alla promulgazione.

Dopo massimo 30 giorni dalla promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore dopo 15 giorni.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.).

Iter Legislativo

In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale (o procedura legislativa decentrata): la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.

Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, i documenti appartenenti alla manovra finanziaria annuale, la legge di bilancio, la relativa legge di stabilità (la ex legge finanziaria) e disegni di legge collegati, la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto).

Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata, a cura del ministro della Giustizia, sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

Procedura legislativa costituzionale

La solida base della nostra Costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

Questo processo si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono a una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al Presidente della Repubblica per la promulgazione.

Decreto-legge: di cosa si tratta

legge 1

Negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare molto frequentemente di “decreto legge” ma non tutti ne conoscono il corretto significato in ambito legislativo ed è per questo che cercheremo di descriverli al meglio.
Il decreto legge, per definizione, è lo strumento che permette al Governo di esercitare, in via del tutto eccezionale, il potere legislativo che spetta, invece, al Parlamento.
Questo strumento viene utilizzato in situazioni straordinarie come, appunto, la pandemia in atto in cui può risultare dannoso seguire l’iter legislativo sopra descritto per via delle tempistiche richieste dallo stesso.
Naturalmente necessità e immediatezza non implicano assenza di restrizioni, la Costituzione con l’articolo 77, infatti, al fine di tutelare la divisione dei poteri che caratterizza il nostro Stato, concede la possibilità di emanare il decreto legge solo in casi di necessità e urgenza e che devono comunque essere presentati, per la conversione, alle Camere che devono riunirsi entro cinque giorni dalla stesura del decreto.

Il decreto legge, a differenza delle leggi, risulta essere immediatamente efficace ma le Camere devono comunque impegnarsi a convertirlo in legge ordinaria entro e non oltre 60 giorni.
La legge del Parlamento può contenere integrazioni o modifiche e per questo segue comunque l’iter legislativo classico con una tempistica ridotta.
Qualora non dovesse avvenire la conversione, allora il decreto perde efficacia, anche se, per evitare che ciò avvenga, le Camere possono approvare una legge che viene per questo definita “legge Sanatoria” che ha lo scopo di salvare tutti i provvedimenti messi in atto nel nome dei decreti emanati e che, in caso di superamento del termine dei 60 giorni, risulterebbero privi di disciplina.

Il primo decreto legge del 2020 risale al 23 febbraio ed è stato redatto per la messa in atto di misure urgenti in termini di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 come gran parte dei decreti legge emanati fino ad oggi, l’ultimo dei quali è datato 18 maggio 2021 e quindi attualmente in vigore.
In ogni caso è necessario che non avvenga un abuso di tale possibilità e che non vengano violati il principio della separazione dei poteri e quello della democrazia, motivo per cui il Parlamento è chiamato ad approvare il decreto.

Infine, è importante non confondere il decreto legge con il decreto legislativo che è invece un provvedimento con funzione integrativa ad una legge ordinaria emanata dal Parlamento, motivo per cui il decreto legislativo può essere adottato solo previa richiesta e autorizzazione da parte del Parlamento.

Speriamo che in nostro articolo sull'iter legislativo vi sia stato utile.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.