Molto spesso sentiamo parlare nell'ambito lavorativo della cosiddetta Procedura di mobilità, che non va confusa con il normale licenziamento.
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito dei licenziamenti collettivi ed è disciplinata dalla legge 223/1991.
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Perchè si effettua questa procedura
La procedura di mobilità è finalizzata a consentire il controllo sindacale dell’effettività delle ragioni poste a base delle riduzioni di personale e a favorire la conclusione di accordi sindacali che evitino i licenziamenti o ne riducano il numero. È quindi una dinamica diretta a tutelare i lavoratori.
La legge individua due ipotesi in cui è possibile avviare la procedura di mobilità per un privato:
- nel caso di un’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale e che, nel corso di attuazione del programma predisposto per il superamento della crisi aziendale o per la ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione dell’azienda ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.
- nel caso delle imprese (oggi anche di datori di lavoro privato non imprenditori che occupano più di 15 lavoratori) che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività, intendano effettuare almeno 15 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in un’unità produttiva o in più unità produttive collocate nella stessa provincia.
Al verificarsi di queste ipotesi l’impresa interessata avvia la procedura di mobilità comunicando alle RSA e alle rispettive associazioni di categoria l’intenzione di voler licenziare i lavoratori in esubero.
Perchè comunicare l'avvio della pratica di mobilità
Lo scopo di tale comunicazione è quello di consentire alle organizzazioni sindacali di valutare la situazione e tentare strade alternative a quella del licenziamento.
Infatti, possono, entro 7 giorni dal ricevimento dell’informativa, richiedere un esame congiunto per vedere se è possibile collocare diversamente i lavoratori che si vogliono licenziare.
Nel caso in cui tale esame abbia esito negativo l’imprenditore può porre in mobilità i lavoratori eccedenti, dandogli comunicazione per iscritto.
Nell'attuazione per i dipendenti, il datore di lavoro deve attenersi ai criteri stabiliti con accordo sindacale o, in mancanza, tenendo conto:
- dei carichi di famiglia
- dell’anzianità
- delle esigenze dell’impresa.
I lavoratori collocati in mobilità sono iscritti in una speciale lista di collocamento (detta appunto Lista di Mobilita) che è finalizzata ad agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre i lavoratori collocati in tale lista hanno diritto di precedenza qualora l’imprenditore che li ha licenziati provveda a nuove assunzioni nei 6 mesi successivi.
Se il lavoratore iscritto nella lista di mobilità è stato licenziato da un’impresa rientrante nel campo di applicazione della CIGS ha diritto ad un’indennità di mobilità che è erogata per massimo 12 mesi ( purché il lavoratore abbia un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.)
Il periodo di indennità può essere prorogato a 24 mesi per i lavoratori con più di 40 anni e a 36 mesi per quelli con più di 50 anni. Tale indennità è commisurata al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi 12 mesi, dopodiché è ridotta all’80% del medesimo trattamento.