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Nell'ambito dell'ordinamento italiano, esistono particolari organi giurisdizionali denominati Commissioni tributarie. Queste sono dei giudici particolari che si esprimono in materia tributaria.

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Articolazione

Le commissioni tributarie sono articolate in maniera specifica a partire dal Decreto legislativo 31/12/1992, n. 545; secondo tale decreto, esistono dunque le commissioni tributarie provinciali, con sede nei vari capoluoghi di provincia; queste commissioni tributarie giudicano in merito al primo grado.

Esistono poi quelle provinciali regionali, che hanno sede nei vari capoluoghi di regione, a cui ci si rivolge per il giudizio in appello.

Eccezione va fatta per il Trentino, in cui non esistono le commissioni provinciali e regionali ma le cosiddette tributarie di primo e secondo grado.

Struttura

Attualmente, le varie commissioni tributarie sono suddivise in una serie di sezioni, il cui numero è variabile a seconda del luogo.

A capo di ogni commissione tributaria è presente un presidente, il quale oltre a presiedere la propria commissione di riferimento, presiede anche la prima sezione. Tutte le altre sezioni, invece, hanno un proprio specifico presidente e vicepresidente.

Di ciascuna sezione fanno poi parte quattro giudici tributari, ed il collegio giudicante, formato dal presidente, il vicepresidente e un terzo membro. In questo modo in ogni sezione possono costituirsi una coppia di collegi.

A supportare la struttura di ogni commissione tributaria è presente un ufficio di segreteria, alla dipendenze dirette del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali uffici di segreteria di ogni commissione tributaria hanno fra i vari compiti quelli di preparare le attività di udienza e assistenza ai collegi giudicanti.

I componenti di ogni commissione tributaria vengono scelti dal Presidente della Repubblica, secondo un'ordine in cui sono collocati attraverso determinati elenchi predisposti per ogni specifica commissione tributaria, il quale si basa su una serie di titoli posseduti dai vari candidati.

 

Mansioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, esiste un apposito organo di autogoverno dei magistrati delle commissioni tributarie, denominato Consiglio di presidenza della giustizia Tributaria. Il cosiddetto CPGT si occupa in pratica di tutto ciò che è relativo alla magistratura tributaria.

Questo organo svolge numerose mansioni, vediamo nel dettaglio le principali.

La prima cosa di cui si occupa in genere il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è quella di verificare innanzitutto i titoli di ammissione dei propri componenti interni, e di decidere su eventuali reclami relativi alle elezioni degli stessi. Una volta definiti i componenti, disciplina attraverso un regolamento interno il proprio funzionamento.

In materia di rapporti con gli usufruttuari del servizio tributario, il stabilisce innanzitutto i criteri di massima per formare le varie sezioni e i collegi giudicanti; inoltre, si occupa di stabilire e promuovere tutta una serie di iniziative per la creazione di schemi di regolamento e convenzioni in merito al funzionamento delle commissioni tributarie.

Ha anche funzione di garante, vigilando sul funzionamento delle commissioni tributarie. Deve dunque anche deliberare su ogni altra materia che ad esso è attribuita da apposite norme legislative.

Costituzione

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria viene costituito da apposito decreto del Presidente della Repubblica, ed è composto da undici membri eletti tra i vari componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali; è anche costituito da quattro membri eletti direttamente dal Parlamento, due da parte del Senato e due da parte della Camera. Questi membri sono scelti fra i professori delle università in materie giuridiche o affini. Il Consiglio dura 4 anni ed elegge al suo interno il presidente e due vicepresidenti.

La riforma della Giustizia, le novità del pacchetto del ministro Severino

Dopo il decreto Salva Italia, il decreto liberalizzazioni e la riforma del mercato del lavoro, il Governo Monti vuole modificare l’assetto della giustizia che troppo spesso in passato è stato oggetto di discussioni tra le varie forze politiche, attratte in molti casi a difendere più qualche interesse di parte che a promuovere una vera e propria riforma del settore. Le novità promosse dal Ministro Severino sulla giustizia interessano diversi campi: concussione, corruzione, intercettazioni e responsabilità civile delle toghe.

Concussione

commissioni tributarie

Il reato della concussione, nella proposta di riforma del Governo Monti, viene spacchettato in due: infatti l’induzione (ossia il pubblico ufficiale che induce qualcuno a dare o promettere denaro o altra utilità) andrà costituire un reato a parte, punibile dai tre agli otto anni. Viene aumentata invece la pena per la concussione, che sarà punita dai sei anni ai dodici anni massimo.

Corruzione

Per ciò che riguarda la corruzione, altro tema molto discusso in sede di giustizia, si può dividere questo capitolo in quattro rami: corruzione per esercizio di funzione, corruzione per atto contrario, corruzione in atti giudiziari e corruzione tra privati. Per i primi due casi la reclusione è dai tre anni fino ai sette anni mentre per il terzo caso, che comprende i due precedenti esempi commessi per favorire o danneggiare una parte in un qualunque tipo di processo (civile, penale o amministrativo), la pena è dai quattro ai dieci anni di reclusione. Per l’ultimo caso, invece, la reclusione per direttori generali, dirigenti, sindaci, amministratori e liquidatori sarà da un anno a tre anni con il raddoppio della pena qualora la società fosse quotata in Borsa.

Intercettazioni

Il campo delle intercettazioni è stato la vera e propria ossessione del precedente Governo, che in tutti i modi ha cercato di modificare questo settore della giustizia. Il Governo Monti ripartirà dal dal ddl Alfano-Bongiorno, depositato attualmente in Commissione alla Camera. Le novità per ora risiedono nel fatto che non saranno più i tribunali collegiali ad autorizzare le eventuali intercettazioni. Tuttavia sul campo delle intercettazioni sono molto distanti le posizioni delle forze di maggioranze per cui un accordo sul testo è ancora lontano dall’essere raggiunto.

Come vengono regolamentate le intercettazioni telefoniche?

Mai come in questo periodo storico le intercettazioni telefoniche sono state utilizzate per garantire la trasparenza dell’informazione sia in campo politico che in campo giuridico (e anche sportivo). Strumentalizzanti o garantite dalla costituzione? Andiamo ad analizzare alcuni temi legati alle intercettazioni per carpire i criteri che vanno a condizionare i vari schieramenti. L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.

L’intercettazione è consentita (226 coord.) nei:

  • delitti non colposi
  • delitti contro la pubblica amministrazione
  • delitti concernenti sostanze stupefacenti
  • delitti riguardanti le armi
  • delitti di contrabbando
  • reati di ingiuria e minaccia

Negli stessi casi è consentita l’intercettazionedi comunicazioni tra presenti.

L’intercettazione telefonica consiste nell'attività diretta a carpire conversazioni altrui, nonché flussi di comunicazioni informatiche. Da sottolineare che l'intercettazione limita alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare.

Nei casi di urgenza è lo stessopubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato. In caso di mancata conferma l'intercettazione non può essere portata avanti ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. Le intercettazioni telefoniche possono durare per un periodo di quindici giorni, prolungabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari.

Responsabilità civile delle toghe

Il Governo Monti ha modificato nella sua bozza per la riforma della giustizia anche ciò che attiene alla responsabilità civile delle toghe: si passerà dalla responsabilità diretta a quella indiretta. Questo significa che sarà lo Stato a risarcire il cittadino dell’eventuale danno della toga e successivamente sarà lo stesso Stato che si rivarrà su di essa, attraverso un taglio dello stipendio, che passerà da un terzo previsto attualmente alla metà.

Autore: Enrico Mainero LinkedIn

Immagine di Enrico Mainero

Dal 2011 Direttore Responsabile e Amministratore unico di ElaMedia Group SRLS. Mi dedico prevalentemente all'analisi dei siti web e alla loro ottimizzazione SEO, con particolare attenzione allo studio della semantica e al loro posizionamento organico sui motori di ricerca. Sono il principale curatore dei contenuti di questo Blog (assieme alla Redazione di ElaMedia).