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Con l’avvento della Legge Bersani, sono state introdotte delle misure favorevoli ai consumatori, relativamente alle tariffe telefoniche.

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Il testo della legge

La legge Bersani sulla telefonia infatti recita al comma 3 dell’Art.1 che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

La legge prevede l’abolizione dell’obbligo imposto dalle compagnie agli utenti, che avevo stipulato un contratto con esse, di rimanere fedeli senza possibilità di recedere.
Dal 2007, quindi, tutti coloro che stipulano un contratto di telefonia, televisivo o di qualsiasi comunicazione elettronica possono chiudere il contratto o passare ad altro operatore senza dover pagare una penale. Il contratto deve prevedere un preavviso non superiore a trenta giorni e le uniche spese che l’utente deve sostenere sono quelle relative al costo della fornitura del servizio.

Questo significa che con la Legge Bersani sulla telefonia vengono aboliti i costi di ricarica legati alle carte prepagate (prima del 2007 infatti per una ricarica ad esempio di 10 euro, il traffico effettivo comperato era pari a 8 euro).

Inoltre, la legge Bersani sulla telefonia cellulare va ad abolire i termini di scadenza del credito telefonico acquistato: se non si tratta di un’offerta promozionale, la sim card acquistata non andrà a scadere. Le compagnie telefoniche si sono subito adeguate a questa legge trasformando il costo della ricarica in credito spendibile in chiamate. La maggior parte dei brand non hanno aumentato le tariffe dei piani telefonici per recuperare quanto perso, altri hanno aumentato il costo dello scatto alla risposta, altri ancora hanno creato nuovi piani tariffari con costi leggermente più alti.

Novità ADSL

La legge Bersani ha introdotto novità anche in merito alla telefonia fissa, abolendo i vincoli temporali di ogni contratto di adesione: in questo modo sono stati facilitati i passaggi ad altri operatori e tutta quella serie di procedure quali il recesso in anticipo del contratto telefonico oppure il trasferimento di utenza.

Grazie alla legge Bersani, la telefonia ha modificato decisamente i propri servizi, a vantaggio del consumatore.

Ad esempio, relativamente ai contratti ADSL per la connessione a internet, l’utente ha la possibilità di disdire in qualsiasi momento tale abbonamento e non quando deciso dal fornitore di servizi.
Inoltre, l’operatore telefonico non obbligherà più un preavviso di disdetta del contratto superiore a 30 gg e imporre dei costi aggiuntivi non giustificati dal contratto stesso.

Prassi da seguire per la disdetta

Qualora un utente voglia richiedere la disdetta del contratto questi devono poterlo fare secondo le modalità indicate nei contratti dei singoli operatori, di solito tramite raccomandata e fax. Una volta ricevuta formale richiesta di disdetta o migrazione, l’operatore è obbligato ad accettarla e eseguirla nel più breve tempo possibile.
L’utente che ha ricevuto degli apparati (es. modem) in comodato d’uso deve restituirli secondo gli articoli 1809 e 1810 c.c.. In genere, la restituzione avviene a titolo gratuito, in altri casi l’operatore fa pagare un corrispettivo se l’utente non osserva l’obbligo.
Le modalità di restituzione sono tramite posta, corriere o negozio autorizzato dall’operatore e anche in questi casi il costo della spedizione spetta al cliente.

Aggiornamenti 2015

Il 20 febbraio 2015 è stato varato un disegno di legge, il ddl Concorrenza, in cui all’articolo 16 si danno delle indicazioni sul pagamento di penali nel caso di recesso anticipato. Il comma 3, infatti, prevede che nel caso di una risoluzione anticipata del contratto si dovrà pagare una penale proporzionale al valore del contratto o della promozione residua. Questa regole si applicherebbero solo a chi ha una promozione attiva sulla telefonia o sulla pay Tv, non sull’abbonamento. Il ddl pone un limite di 24 mesi di promozione a cui è vincolato l’utente fermo restando la possibilità di recedere o cambiare promozione pagando una penale.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.