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In questi ultimi anni ne abbiamo sentito spesso parlare per le loro attività benemerite in diversi settori, dal supporto e assistenza a diversamente abili ed anziani bisognosi fino all'integrazione ed inserimento nella società di soggetti emarginati ed immigrati extracomunitari, tuttavia le cosiddette ONLUS non sono delle semplici organizzazioni di volontariato che si possono costituire con una certa facilità e da chiunque tramite un semplice contratto. Prima di chiarire quali siano gli elementi ed i requisiti fondamentali per costituirle, cerchiamo di capire meglio cosa siano.

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Nell'ambito del diritto commerciale, andiamo a vedere ora quelle particolari organizzazioni sociali che prendono il nome di ONLUS. ONLUS sta per organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e viene ad indicare una particolare categoria tributaria al cui interno rientrano enti di carattere privato, i cui statuti e atti costitutivi rispondono ai requisiti a livello di contratto indicati all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Questo permette alle ONLUS di avere particolari agevolazioni fiscali e di garantire quindi il pagamento dello stipendio o mensilità, quindi un guadagno, a chi lavora all'interno dell'associazione. Le ONLUS, dunque, non vengono a determinare un nuovo tipo di soggetto giuridico, ma è una categoria a parte nella quale rientrano determinati soggetti giuridici ai quali sono riservati regimi fiscali particolari, in relazione al loro scopo esente dal lucro.

Chi diventa ONLUS

I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono e che grazie ai vari incentivi statali possono garantire quindi il pagamento dello stipendio o mensilità, quindi un guadagno,:

  • le associazioni riconosciute e non riconosciute;
  • i comitati;
  • le fondazioni;
  • le società, aziende e imprese cooperative;
  • gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Requisiti di una ONLUS: chi non ci può diventare

  • gli enti pubblici e non privati;
  • le società, aziende e imprese commerciali, con contratti diversi da quelle cooperative;
  • le fondazioni bancarie;
  • i partiti e movimenti politici;
  • i sindacati del lavoro;
  • le associazioni dei datori di lavoro e di categoria

Importante, inoltre, sottolineare il fatto che tali organizzazioni possono svolgere le loro attività soltanto in alcuni ambiti specifici e definiti. In particolare, nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; dell'istruzione e della formazione; dello sport a livello dilettantistico; della beneficienza; della ricerca scientifica di rilevante interesse sociale; della tutela dei vari diritti civili; della promozione della cultura in generale e dell'arte; infine, della tutela, valorizzazione e promozione dell'ambiente e delle cose di interesse storico ed artistico.
Queste organizzazioni, le quali aiutate dal governo italiano possono garantire quindi il pagamento dello stipendio o mensilità, quindi un guadagno, oltre a rispettare determinati requisiti, a differenza di quelle che vedremo successivamente devono anche registrarsi ad un'anagrafe specifica per le ONLUS, facendo una richiesta all'Agenzia delle Entrate. Ci si potrà recare presso lo sportello dell'ente più vicino, richiedendo inoltre anche il codice fiscale dell'organizzazione e pagando la relativa tassa o imposta di registrazione. Avvenuta questa, si potranno avviare finalmente le attività per cui la ONLUS è stata costituita.

Requisiti di una ONLUS di diritto

Alcune categorie di enti assumono automaticamente la qualifica di ONLUS (sono le cosiddette ONLUS di diritto):

  • le organizzazioni di volontariato purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e purché - ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 - si limitino a svolgere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali come individuate dal d.m. finanze del 25.05.1995;

  • le organizzazioni di lavoro non governative;

  • le cooperative sociali;

  • i consorzi di cooperative sociali formati esclusivamente da cooperative sociali.

Per poter ricevere la qualifica di società, aziende e imprese ONLUS, l'ente in quanto tale deve costituirsi secondo uno statuto particolare, o comunque un atto di nascita particolare, redatto come atto pubblico, seguendo alcune disposizioni e pagando la tassa o imposta di registrazione.

E queste organizzazioni, come abbiamo detto, a differenza di quelle "non di diritto", possono assumere automaticamente la dicitura di ONLUS, in base ai requisiti posseduti, senza dover effettuare la registrazione richiesta per le altre tipologie.

Requisiti di una ONLUS

Altri requisiti

Sono numerosi gli scopi e i requisiti che ogni ONLUS deve perseguire e mantenere durante la sua attività. Innanzitutto deve perseguire finalità di solidarietà sociale; é vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Inoltre, elemento ritenuto importante, è che tali organizzazioni abbiano l'obbligo di usare nella loro dicitura il termine ONLUS oppure quello di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, nelle loro campagne di comunicazione rivolte al pubblico. In modo da poter immediatamente identificare questo genere di soggetti, le loro particolari attività ed ambito di svolgimento delle stesse. Tuttavia, non esistono per questi enti particolari, come abbiamo visto, soltanto requisiti da possedere.

Requisiti di una ONLUS: divieti e obblighi

Altri divieti connessi alle ONLUS sono quello di di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; questo naturalmente prescinde dal fatto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Come obbligo, ogni ONLUS ha quello di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; inoltre deve devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.