Logo del Sito Portal Diritto

La società in nome collettivo, detta anche S.n.c. è un tipo di impresa rientra nell'ambito delle società di persone ed è disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile; la caratteristica principale è che tutti i soci rispondono in maniera solidale e illimitata in merito ai debiti corrisposti dalla stessa.

Menu di navigazione dell'articolo

Caratteristiche della società

Questa ha di norma come oggetto il normale esercizio di una attività commerciali di dimensioni limitate.

Tipologie esistenti

Esistono due diverse tipologie di società in nome collettivo:

  • la società in nome collettivo regolare, nel caso in cui essa sia iscritta al registro delle imprese, per cui l'atto costitutivo di tale società va stipulato come atto pubblico o comunque deve essere autenticato.
  • La società in nome collettivo irregolare, invece, non iscritta al registro delle imprese.

Per spiegare quanto appena detto, se l’atto costitutivo non è presente nella formulazione della società, o se esso non è stato registrato presso l’ufficio del Registro delle Imprese, si parla in questo caso di società irregolare, per la quale valgono le regole e le norme che si utilizzano per la società semplice. Secondo l’articolo 2295 del Codice Civile, un atto costitutivo per essere ritenuto valido deve contenere i seguenti dati:

  • anagrafica dei soci
  • ragione sociale della Snc
  • nominativi dei soci che hanno rappresentanza nella Snc
  • sede principale (e secondarie) della società
  • oggetto sociale
  • ripartizione delle quote tra i soci della Snc
  • come sono ripartiti gli utili o delle eventuali perdite
  • durata della società

Scioglimento e liquidazione

Per quanto riguarda lo scioglimento e la liquidazione di detta società, le regole sono uguali a quelle che valgono per la società semplice e sono contenute nell’articolo 2272 del Codice Civile. Alle ipotesi contemplate, vanno aggiunte inoltre la decisione di un’autorità governativa e il fallimento. Dopo la messa in liquidazione della Snc, due sono i passaggi successivi: scrivere il bilancio finale e impostare un piano inerente all’attivo residuo. Entrambe le funzioni saranno assolte dai liquidatori. Entrambi i passaggi devono pervenire ai soci della Snc tramite mezzo raccomandata.

La sentenza della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 27189 del 22/12/2014, la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi riguardo la richiesta dei debiti tribunati agli ex soci della Snc. Nello spiegare la propria decisione, nata da un contenzioso di un cittadino, ex socio della Snc, che dopo diversi anni si era visto recapitare degli avvisi di mora su debiti tributari pendenti del passato, la Corte ha spiegato che dopo lo scioglimento una società non cessa di morire ma entra nel suo ultimo stato, ossia la liquidazione. Durante questa fase, la suddetta società prosegue il suo iter con la stessa struttura ed organigramma ma ovviamente con una limitata capacità e raggio d’azione. Per questo motivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fossero legittimi gli avvisi di mora per una Società che tuttavia era stata già sciolta nel frattempo, aggiungendo che i soci sono responsabili dei debiti tributari durante gli anni in cui rivestono tale carica.

Autore: Enrico Mainero LinkedIn

Immagine di Enrico Mainero

Dal 2011 Direttore Responsabile e Amministratore unico di ElaMedia Group SRLS. Mi dedico prevalentemente all'analisi dei siti web e alla loro ottimizzazione SEO, con particolare attenzione allo studio della semantica e al loro posizionamento organico sui motori di ricerca. Sono il principale curatore dei contenuti di questo Blog (assieme alla Redazione di ElaMedia).