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Il redditometro è da mesi fonte di numerose polemiche che lo considererebbero violazione della privacy dei cittadini italiani, questo secondo quanto dichiarato da alcuni giudici tributari. Prima però di andare ad analizzare le diverse sentenze di quest’ultimi, facciamo il punto su "cos’è il redditometro" verificando anche le tabelle che ad esso si riferiscono.

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Di cosa stiamo parlando?

Si tratta essenzialmente di uno strumento mediante il quale viene effettuata un’analisi tra le dichiarazioni dei redditi dei singoli contribuenti e le spese di quest’ultimi. Facendo una media di questi dati dunque l’Agenzia delle Entrate può verificare se ci sono incongruenze tra quanto dichiarato dal cittadino e quello che questo va effettivamente a spendere durante l’anno.

Ovviamente sono solo alcune categorie di spese che sono valide in questi controlli, le quali non devono sforare il 20% per un limite massimo di € 12.000.

Come funzionano le tabelle per il redditometro

Il Fisco ha "partorito" una serie di tabelle sul nuovo redditometro: si tratta di una misura specificata nel decreto attuativo datato al dicembre del 2012, volta a verificare una serie di dati relativi ai contribuenti italiani. Nello specifico, di seguito specifichiamo quelli che sono i tre settori principali su cui avverrà il controllo.

Tabella redditometro "A": in questa prima classificazione sono contenuti i vari elementi che vanno ad indicare la capacità contributiva del cittadino, ovvero quelle che vengono ritenute come spese normali o altri tipi di investimento del patrimonio personale. I valori si riferiscono ad una media ISTAT correlata alla tipologia del nucleo familiare di cui si intendono verificare i consumi.

I principali riferimenti sono:

  • Consumi relativi ai generi alimentari, alle bevande, all'abbigliamento e alle calzature
  • Consumi relativi alla propria abitazione (mutuo, affitto, Spese condominiali, consumi, ecc...)
  • Consumi relativi ai combustibili e all'energia domestica
  • Consumi relativi ai mobili, agli elettrodomestici e ad altri servizi per le abitazioni
  • Consumi relativi alla sanità
  • Consumi relativi ai trasporti
  • Consumi per le comunicazioni
  • Spese per l'istruzione
  • Spese per il tempo libero
  • Altri consumi di beni e servizi vari, come prodotti per la cura della persona, parrucchiere, contributi, ecc...
  • Investimenti personali

Nella tabella denominata B del redditometro, sono indicate le varie tipologie familiari a cui fare riferimento per il calcolo, suddivise anche in merito alla posizione geografica che occupano all'interno dei confini italiani.
L'ultima tabella del redditometro, infine, è una sorta di allegato in cui vengono presi in considerazione i vari modelli di automobili, o meglio il rapporto fra la potenza in Kw dei veicoli rispetto alla composizione dei nuclei familiari.

Cosa deve fare il contribuente

Nel caso in cui questo dovesse accadere, il contribuente sarà chiamato a giustificare tali spese mediante ricevute e scontrini.
Già il 21 febbraio 2013 il tribunale di Napoli ha giudicato illegittimo il redditometro in quanto invadente per la privacy dei cittadini, questo dopo il ricorso fatto da un pensionato che è stato chiamato a riportare fedelmente tutte le spese sanitarie inerenti la sua grave malattia.

Gli interventi della Cassazione

Dopo questo caso un'ulteriore sentenza arriva dalla Commissione tributaria di Reggio Emilia che ha definito anticostituzionale e quindi non applicabile lo strumento ideato per arginare la dilagante evasione fiscale del nostro Paese.
Anche in questo caso al centro della questione resta comunque la privacy poiché, secondo i giudici tributari, raccogliere e verificare tutte le spese effettuate da un cittadino rappresenterebbe una violazione della Carta dei diritti fondamentali della Ue.

Infine un’altra accusa arriva dai giudici tributari ovvero quella inerente all’impossibilità di difesa del cittadino poiché, prendendo di media le spese complessive delle famiglie italiane, quest’ultimo non ha la possibilità di esibire come prove, spese inferiori alle medie Istat.
Ad ogni modo non manca la risposta dell’Agenzia delle Entrate la quale non solo ci tiene a sottolineare che la privacy del cittadino non viene in alcun modo violata, ma precisa anche che le suddette sentenze sono applicabili solo ai singoli casi.

Redditometro e privacy

Qualche settimana fa il Garante ha comunque approvato la nuova “formula” del redditometro, dopo aver applicato alcune correzioni per evitare problemi legati all’invasione della privacy. Infatti, dopo una attenta analisi questo strumento è stato criticato da più parti a causa delle sue presunte criticià e possibilità di violazione dei diritti dei cittadini.

Le modifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate hanno interessato innanzitutto le spese certe: la ricostruzione del reddito dei contribuenti italiani verranno ricostruiti soltanto a partire dalle cosiddette spese certe, senza andare ad utilizzare le spese medie Istat, dati che verrebbero presunti a partire da dati non esatti ma appunto statistici.
Per quanto detto, il redditometro relativo al 2013 non andrà a sfruttare le spese medie Istat per andare a calcolare le cosiddette spese “ricorrenti”, ovvero legate ad alcuni aspetti abitudinari come l’alimentazione, l’utilizzo di negozi di abbigliamento, ecc, spese per cui l’autorità fiscale non ha pieno possesso di evidenza.

Infatti, secondo il garante, questa serie di dati non sono assolutamente corretti a livello generale, ovvero non è possibile stabilire un margine minimo di errore nel computo relativo al singolo contribuente.
Informare i contribuenti
Un punto molto importante nella comunicazione fra Agenzia delle entrate e contribuenti è l’obbligo di comunicare al cittadino il possibile utilizzo ai fini di redditometro dei dati personali. Questa informativa dovrà essere presente sia nel modulo per la dichiarazione dei redditi che nelle apposite sezioni del sito ufficiale dell’Agenzia.

Per ogni dato richiesto, è necessario che venga specificato l’obbligo o meno di fornirli, e quelle che possono essere le conseguenze per il cittadino che si rifiuti di presentare tali dati, come ad esempio l’estratto conto. Tutto quello che riguarda i dati presunti di spesa non potrà essere oggetto di eventuale contraddittori da parte dell’Agenzia, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in materia di principi di riservatezza dei dati stessi.

Reddito di lavoro autonomo

Secondo quanto definito dal Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, possiamo considerare come redditi di lavoro autonomo tutti quelli derivanti da attività lavorative che non rientrino nell'ambito di attività di impresa o lavoro dipendente. In pratica, i redditi di lavoro autonomo derivano da una situazione di autonomia del lavoratore che realizza in proprio la sua attività professionale.

Tipologie di reddito

Rientrano nelle tipologie di redditi da lavoro autonomo, le seguenti classi di redditi, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917: innanzitutto, le attività artistiche e professionali (Art. 54, c. 1).

Un'altra tipologia è quella dei redditi che provengano qualora un autore o un inventore decida di trarre profitto da opere di ingegno, brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (Art. 54, c. 2, lettera b).

Redditi da lavoro autonomo sono quelli derivati dalle partecipazioni agli utili che spettano ai soci di società per azioni e dalle partecipazioni di associazioni se e solo se l'apporto è dato dalla prestazione di lavoro in maniera esclusiva (Art. 54, c. 2, lettera c; Art. 54, c. 2, lettera d).

Altri tipi di redditi di lavoro autonomo sono quelli derivanti dalle attività dei segretari comunali (Art. 54, c. 2, lettera f), quelli derivati dall'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, c. 1, lettera l) e quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti contratti co.co.co.)

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.