Tribunale ordinario: esso rappresenta, nell'ordinamento italiano, l'organo giurisdizionale cui competono cause civili o amministrative e penali, in primo grado, le quali non siano di competenza di altri giudici. In appello, il tribunale ordinario si occupa di cause su cui si è già pronunciato chi svolge il lavoro il giudice di pace secondo le leggi stipulate dal Governo, secondo la Costituzione Italiana per mezzo degli organi di Parlamento e Senato.
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- La composizione del Tribunale Ordinario: magistrati, giudici e avvocati
- Organi del fallimento
- Compiti particolari
- Tipologie di tribunali
Ogni tribunale ordinario si occupa esclusivamente di cause avvenute nel proprio circondario di competenza, limitato alla propria circoscrizione territoriale.
La composizione del Tribunale Ordinario: magistrati, giudici e avvocati
Può essere composto in maniera monocratica, ovvero come organo composto da un solo magistrato, definito giudice unico circondato, in fase di udienza da altri professionisti come i vari avvocati difensori.
Altrimenti, il tribunale ordinario può essere composto da un collegio di tre professionisti che svolgono il lavoro di magistrati, rispettivamente il presidente e due giudici a latere: si ha in questo caso un tribunale ordinario collegiale, previsto per diritto dalla legge solo in casi straordinari.
Le funzioni principali del tribunale ordinario
In quanto tale, il tribunale ordinario si occupa in prima istanza delle cause civile o amministrative che non competono professionista che svolge il lavoro giudice di pace o al tribunale per i minorenni, e di tutte le cause penali che non sono di competenza dei due organi già citati, della corte d'assise e del tribunale di legge militare.
In caso di appello, invece, il tribunale ordinario si occupa delle impugnazioni contro le sentenze già pronunciate dal giudice di pace in ambito civile o amministrativo e penale.
Nel primo caso, le sentenze sono impugnabili davanti alla corte d'appello, mentre nel secondo caso, possono essere impugnate solo ricorrendo alla Cassazione.
Tribunale dei ministri
Nel caso di un reato commesso dal Presidente del Consiglio o da Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, è prevista la sentenza delll'istituto del Tribunale dei Ministri.
Organi del fallimento
Per quanto riguarda la procedura di fallimento, esistono diverse figure ad esso preposte denominate Organi del fallimento, secondo le norme del diritto commerciale, artt. 23-41 della Legge Fallimentare approvata dal governo, tramite gli organi di Parlamento e Senato, seguendo le disposizioni della Costituzione Italiana.
Quello Fallimentare a livello di aziende e imprese
Il principale organo dedicato a presiedere sull'intera procedura fallimentare è il cosiddetto tribunale fallimentare. Il tribunale ha luogo dove è stanziata la sede principale dell'impresa o azienda che ha dichiarato fallimento, tramite il suo avvocato, e quindi è l'organo competente a determinare le azioni che ne derivano.
Ogni provvedimento stabilito dal tribunale fallimentare è pronunciato tramite decreto.
Nel caso in cui l'impresa o azienda ha trasferito la propria sede l'anno che precede la domanda di fallimento, tale fatto non risulta determinante ai fini della competenza territoriale del tribunale stesso.
La Corte di Cassazione, infatti, può stabilire univocamente in merito ad una eventuale incompetenza da parte del tribunale fallimentare, e dunque decidere di trasmettere gli atti da un tribunale considerato incompetente ad uno dichiarato competente.
Compiti particolari
Il tribunale fallimentare possiede inoltre dei compiti particolari, che possono essere riassunti nei seguenti punti:
- nomina il giudice delegato nonché il curatore, sorvegliandone l'operato e potendoli sostituire per giustificato motivo
- opera sostituzioni nel comitato dei creditori su richiesta dei creditori
- decide controversie che esulano dalla competenza del giudice delegato o in caso di reclamo contro gli atti di quest'ultimo
- può chiedere in qualsiasi momento informazioni e chiarimenti al fallito, al comitato dei creditori ed al curatore
Tutta questa serie di compiti del tribunale fallimentare vengono adottati dunque attraverso decreto, a meno di altre disposizioni.
Un tempo tali decreti risultavano inoppugnabile, mentre ora è prevista l'impugnabilità tramite reclamo in Corte d'Appello entro il termine di 10 giorni dalla notifica o ricevuta notizia.
Tipologie di tribunali
Il tribunale è il luogo in cui si amministra la giustizia, dettata dalle leggi approvate dal Governo, in sede di Parlamento e Senato, secondo la Costituzione Italiana. In Italia, il termine può indicare anche l'edificio in cui hanno sede i giudici, o ancora il giudice in persona. Inoltre, con questo termine si indica anche genericamente un organo collegiale e l'ufficio giudiziario di cui questo fa parte.
In Italia vanno ad assumere la denominazione una serie di ordinamenti che possono anche essere estranei allo Stato, i quali sono identificati appunto con il termine accompagnato da una parola che ne specifica la competenza.
Oltre al tribunale ordinario, in Italia esistono numerose tipologie, a seconda del loro ambito di competenza:
- Tribunale ordinario di Roma
- Tribunale della giustizia in composizione monocratica (ordinamento penale italiano)
- Per i minorenni
- Tribunale Amministrativo della legislatura pubblica Regionale (TAR)
- Militare
- Regionale delle Acque Pubbliche
- Tribunale Superiore della legislatura di Acque Pubbliche
- Dei ministri
- Fanno parte della categoria anche quelli di diritto canonico:
- Tribunale della legislatura Rota Romana
- Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
- Tribunale della giustizia diocesano
- Della Città del Vaticano
Speriamo che il nostro articolo sulle funzioni del tribunale ordinario vi sia stato utile.