Ciò che caratterizzata un'impresa rispetto ad un'altra serie di entità riconosciute a livello di diritto commerciale, sono una serie di peculiarità. La principale caratteristica dell'impresa resta sempre e comunque quella di procurarsi un capitale necessario a superare il costo delle spese. L'impresa, naturalmente, deve guadagnare, altrimenti rischia di fallire.
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Vediamo ora le varie tipologie di impresa esistenti, suddivise a seconda che il suo esercizio sia svolto da una persona fisica o da una persona giuridica.
Impresa individuale
Un' impresa individuale è costituita da un soggetto giuridico, inteso come persona fisica, la quale va a agire sui propri beni in caso di inadempienze o mancanze dell'impresa stessa. Il fallimento, dunque, in questo caso, viene a coincidere nel soggetto imprenditore e nell'impresa.
In questa categoria rientrano, almeno concettualmente, l'impresa familiare e l'impresa coniugale. La prima è costituita per il 51% dal capofamiglia e per il restante dai familiari che abbiano un grado di parentela col capofamiglia che non superi il secondo grado. L'impresa coniugale, invece, è formata solamente da marito e moglie. Nel caso di impresa con persona giuridica, essa va ad assumere diverse vesti.
Società di persone
Questo tipo di impresa è costituita da una cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta. Questo significa che il patrimonio della società e quello dei soci non è distinto in maniera netta, e quindi i creditori possono agire anche si beni dei vari soci. Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di impresa: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.
- Società semplice (Ss): si può costituire nei casi in cui si ha necessità di gestire patrimoni immobiliari, esercizio della professione in forma associata, attività agricole e di tempo libero. Questo tipo di società può essere avviata anche senza un capitale sociale minimo ed entro 30 giorni dall’accordo tra i soci si deve provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Ogni socio ha diritto a ricevere una parte di reddito della società in base alla sua quota di partecipazione e al contempo risponde con il suo patrimonio personale a coprire eventuali debiti;
- Società in nome collettivo (Snc): è applicata a quelle imprese che producono e scambiano beni e servizi, cosiddette attività commerciali. Condivide le stesse caratteristiche della Società Semplice in termini di capitale minimo alla sua fondazione, numero di soci e responsabilità patrimoniale. Si può costituire tramite atto pubblico o scrittura privata davanti ad un notaio che scrive l’Atto costitutivo oppure lo Statuto. Per avere affetto deve essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
- Società in accomandita semplice (Sas): si costituisce quando alcuni soci “accomandanti” mettono i capitali per l’attività ma non si assumono i rischi. Questi soci non possono amministrare direttamente la società e rispondono delle obbligazioni sociali in proporzione al capitale investito. Al contrario, i soci “accomandatari” ricevono in gestione i capitali altrui e rispondono in modo illimitato e solidale per le obbligazioni sociali, cioè anche con il patrimonio personale. Essi si sono coloro che amministrano la società. Si fonda tramite Atto Costitutivo e Statuto.
Società di capitali
Un'impresa di questo genere è costituita da soggetti giuridici dotati di autonomia patrimoniale perfetta. Appartengono a questa categoria le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.
- Società a responsabilità limitata (Srl): i soci hanno una responsabilità limitata sulla quota di capitale investito. La Società ha una personalità giuridica e gode di una autonomia patrimoniale perfetta, quindi risponde delle obbligazioni sociali. In questo caso, il capitale sociale minimo è di 10000 euro il cui 25% deve essere versato all’atto della sua costituzione;
- Societa per azioni (SpA): si può costituire quando l’azienda è già avviata e si prevede un’espansione. La sua attività si svolge grazie alle quote di partecipazione, le “azioni”, versate dai soci in egual valore. E’ un tipo di società che gode di “autonomia patrimoniale perfetta” il cui capitale sociale minimo è di 120.000 euro;
- Società in accomandita per azioni (SApA): poco usata, racchiude le caratteristiche di una SpA e di una Sas.