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Non esiste dunque una procedura da seguire per separarsi di fatto dal coniuge.

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Quali sono i due tipi di separazione legale? 

La separazione legale può essere di due tipi: 

  • La separazione legale consensuale si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e chiedono al tribunale di omologare la separazione. 
  • La separazione legale giudiziale. 

Procedura per richiederla 

  1. Presentazione di domanda congiunta di separazione legale (deposito di ricorso) alla Cancelleria del Tribunale competente per residenza di uno o entrambi i coniugi.
  2. Il Presidente del Tribunale, una volta formato il fascicolo d’ufficio in cui sono contenuti il ricorso e i documenti richiesti, fissa un’udienza di comparizione per i coniugi.
  3. Nel corso dell’udienza il Tribunale prova ad esperire un tentativo di conciliazione.

La separazione legale può essere dichiarata a prescindere dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si inseriscano nella loro vita di coppia. A differenza del divorzio, quest’istituto ha carattere transitorio (per rendere formale la riconciliazione è possibile recarsi al Comune di appartenenza).

Determina innanzitutto lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni. In caso di consensuale, i coniugi andranno a disciplinare i loro rapporti con un accordo che verrà poi approvato dall'autorità giudiziaria. In presenza di un procedimento di separazione giudiziale si ha lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale.

Sono fatti salvi tutti i provvedimenti che provvedono all'interesse della prole (a chi è separato spetta poi una parte della pensione di reversibilità). Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. 

Come arrivare alla Consensuale

E’ comunque obbligatorio l'intervento del tribunale. Consiste in un accordo dei coniugi sulle condizioni che dovranno disciplinare i loro rapporti. Il tribunale controlla la legittimità delle varie clausole. Quando i coniugi non arrivano ad un accordo, hanno il diritto di chiedere al tribunale di stabilire le condizioni che dovranno governare in futuro i loro rapporti. Si fissa allora una causa ordinaria osservando le regole del processo civile.

Si consiglia la procedura perché è meno traumatica per le parti poste in essere, perché permette la permanenza di quel reciproco rispetto necessario in presenza di figli e perché risulta più economica. Per la consensuale, l'assistenza dell'avvocato non è necessaria mentre in quella giudiziale, l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria.

Notifiche relative alle variazioni della casa

Separazione legale

Nel momento in cui avviene la separazione legale il giudice stabilisce a chi destinare l’utilizzo della casa coniugale. Il primo criterio che viene utilizzato per l’assegnazione è quello di attribuire la casa coniugale al coniuge a cui è affidata la prole. In ogni sentenza per l’assegnazione della casa coniugale il giudice giudica le condizioni economiche dei consorti e applica il principio disciplinato dall’articolo 155 C.C. e dall’articolo 6 . L. 898/70 che identifica l’assegnazione della casa coniugale al coniuge a cui sono affidati i minori.

E’ dovere del coniuge separato comunicare eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, entro trenta giorni dalla variazione stessa. Nel caso di mancato avviso, l’ex coniuge deve risarcire il consorte per il danno provocato. Nel caso di coniugi senza figli, l’utilizzo della stessa abitazione è regolato dalle comuni norme di locazione.

Se l’abitazione familiare è in locazione occorre comunicare al proprietario chi è il coniuge che ha ottenuto l’assegnazione della casa. Nel momento in cui è proprietà comune, la decisione del tribunale può essere trascritta nei registri immobiliari in modo da essere opponibile al terzo acquirente. Il coniuge separato ha dunque il diritto all’intera pensione di reversibilità nel caso di morte dell’ex consorte.

Come decide il tribunale in merito all'abitazione coniugale

La scelta del tribunale deve proteggere il coniuge più debole sotto il profilo economico. Il coniuge non affidatario ha diritto al mantenimento (che può essere corrisposto con assegni mensili o in un’unica soluzione). La liquidazione in un’unica soluzione è possibile, previo accoro delle parti, quando il giudice ritiene equo l’importo da corrispondere.

Il mantenimento

L’assegno di mantenimento è un contributo economico che consiste, in caso di separazione legale tra coniugi, nel versamento periodico di una determinata somma di denaro da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli, per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

Presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento

L’obbligo di assistenza materiale che nasce al momento del matrimonio non si estingue con la separazione legale e non si sospende neppure in corso di causa, ma si concretizza con il versamento dell’assegno di mantenimento che si verifica quando sussistono alcune condizioni:

  • la richiesta deve essere fatta esplicitamente nella domanda;
  • il coniuge che richiede l’assegno non deve essere stata addebitata la separazione;
  • il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei al versamento del mantenimento.
  • L’assegno da corrispondere è periodico (con scadenza generalmente mensile) e può consistere in una somma di denaro unica o in voci di spesa (per esempio il canone di affitto o le Spese condominiali).

Occorre, quindi, distinguere due situazioni:

  • assegno di mantenimento a favore del coniuge;
  • assegno di mantenimento a favore dei figli.

L’assegno di mantenimento al coniuge

divorzio

Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita, il giudice può imporre all’altro un obbligo di versare un assegno periodico, la cui consistenza deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell’altro.

Questo assegno, tuttavia, non può essere attribuito al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della separazione legale, al quale può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti, cioè a ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.l coniugi quando si separano hanno l’obbligo di comunicare all’altro genitore eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. Nel caso di mancato avviso, il coniuge deve risarcire il consorte per il danno provocato dalla difficoltà di reperimento.

La liquidazione in un’unica soluzione e definitiva è possibile nel momento in cui il giudice ritiene equo l’importo da corrispondere (la liquidazione si ritiene definitiva perchè l’ex coniuge beneficiario del mantenimento non può esigere ulteriori somme economiche).

Le norme specifiche

Nel momento in cui avviene una separazione tra coniugi senza figli, l’utilizzo è regolato dalle semplici norme di locazione e proprietà. Nel caso in cui la casa coniugale è in locazione, si deve comunicare al proprietario chi è il coniuge che ha avuto l’assegnazione della casa.

Nel momento in cui invece l’abitazione è proprietà comune, l’assegnazione che il tribunale decide può essere trascritta nei registri immobiliari in modo da essere opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

Cosa prevede la legge per la Separazione dei beni

Come per la comunione dei beni, i criteri legati al regime patrimoniale di separazione dei beni, si trovano e vengono regolamentati dagli articoli del codice civile che disciplinano il matrimonio civile, ovvero il n. 143 e il n. 147. Con la separazione dei beni, si verifica la redistribuzione dei beni stessi acquisiti durante il matrimonio; nello specifico, il singolo coniuge è proprietario delle rendite ottenute. Il marito o la moglie sono dunque proprietari esclusivi di un bene acquistato e hanno tutti i diritti sullo stesso.

È possibile decidere per la separazione dei beni prima del matrimonio, tramite la stipula di un atto pubblico davanti ad un notaio. È inoltre possibile richiedere la separazione dei beni anche durante le celebrazioni del matrimonio, mediante una dichiarazione al celebrante, al parroco o all'Ufficiale di stato civile. È infine concessa la separazione dei beni dopo il matrimonio, con una convenzione del notaio. Qualora si verificassero dei contenziosi tra marito e moglie, vige “l'onere della prova”; secondo l'articolo n. 219 del Codice Civile infatti, possono difendere e provare di possedere la proprietà del bene oggetto di contenzioso. Se nessuno dei coniugi riesce a verificare la proprietà dello stesso, si attuerà la ripartizione e la proprietà in parti uguali a marito e moglie.

Le tradizionali coppie che vivono insieme “finchè morte non vi separa” sembrano non esistere più. Nell’epoca moderna, troppo spesso si sentono storie di matrimoni falliti o che crollano al primo accenno di crisi, per fortuna che esiste almeno la separazione dei beni! Una crisi trasversale, che prende di mira non solo 30enni o 40enni (le fasce d’età più colpite dalla separazione e dai divorzi, molte causate anche dall’invasione dei social network) ma anche gli over 65, visto che da una recente indagine è emerso un boom dei divorzi della terza età. Gli over 65 erano un po’ la roccaforte dei matrimoni, con queste coppie che ancora sapevano il significato di dirsi amore eterno, ma anche in questo frangente dobbiamo riscontrare una netta inversione di tendenza.

I dati sono sensazionali purtroppo: rispetto a dieci anni fa, sono aumentati i casi di divorzio del 40% addirittura nel Sud Italia, che soffre la crisi matrimoniale in numeri maggiori rispetto al Settentrione. Ecco quindi un altro tabù che cade, visto che in passato le coppie meridionali erano quelle più fedeli al matrimonio perchè legati a una tradizione storica che vedeva in questo atto un rito da rispettare fino alla fine e non era in uso nemmeno chiedere la separazione dei beni prima del matrimonio.
La situazione delle separazioni diventano più complicate quando di mezzo ci sono i figli, che troppo spesso si fanno diventare dei pacchi postali, con un weekend ad un genitore e quello successivo all’altro. Una situazione difficile, che il bambino o bambina soffre tremendamente, anche se non lo si vede ad occhio nudo.

Ancora più complicato il rapporto delle “separazioni in casa”, ossia coppie separate di fatto ma che sono costrette a vivere insieme per colpa della crisi economica che non consente a uno dei due di trovare un’altra casa e pagare simultaneamente più spese, tra bollette ed affitto. In questo caso, il clima gelido che si respira in casa non è molto funzionale ad una crescita serena dei bambini appartenenti al nucleo familiare. Ecco perchè, il matrimonio deve essere valutato attentamente prima di arrivare all’altare e in caso provvedere con una preventiva separazione dei beni. Non basta dire soltanto il fatidico “sì” e questo passaggio non deve essere considerato solo una formalità da prendere con superficialità.

Accordo consensuale: ecco alcune delle informazioni necessarie

Separazione dei beni

La separazione consensuale, per descriverla brevemente, permette ai coniugi di separarsi di comune accordo in seguito ad un iter molto più breve rispetto all’alternativa giudiziale.
Com’è possibile intuire, tale tipo di separazione, può avvenire solo nel momento in cui i due coniugi siano riusciti a stabilire precedentemente un accordo su tutti i punti cardine che riguardano una coppia in fase di separazione, come, ad esempio: l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, il collocamento dei figli e tutti gli aspetti oggetto di disciplina oltre che la separazione dei beni.

Tuttavia, per quanto possa sembrare semplice la nostra descrizione, sappiate che non vi è pressoché nulla di più complesso di una separazione di questo tipo perché difficilmente si riesce a trovare una coppia che in questa fase sia in grado di pensare lucidamente, soprattutto perché vi sono in gioco vita personale e sentimenti.
Il corretto esito della separazione consensuale, può avvenire attualmente attraverso modalità differenti tra loro che però producono lo stesso effetto giuridico previsto dagli articoli del codice civile di riferimento.
Ecco alcune delle modalità più comuni perché funzionali:

  • La presentazione di un ricorso alla Presidenza del Tribunale di riferimento per i due coniugi che vengono assistiti da un unico avvocato o da uno per parte;
  • Separazione giudiziale che viene convertita in separazione consensuale durante la prima udienza;
  • Negoziazione assistita attraverso la presenza e l’assistenza di un avvocato per coniuge, in relazione alla legge numero 162 del 2014;
  • Procedimento effettuato presso l’Ufficio Comunale dello stato civile, possibile però solo se la coppia è priva di figli e se la separazione non determini attribuzioni patrimoniali, questa modalità prevede la possibilità di separarsi senza essere assistiti da un avvocato.

Nel caso in cui dal legame dei due coniugi sia nato almeno un figlio che, anche se maggiorenne al momento della separazione, non possiede alcuna autonomia economica, l’accordo allora avrà come oggetto principale proprio gli aspetti legati a tale situazione familiare, consapevoli che la responsabilità, naturalmente, ricade su entrambi i coniugi ed è necessario che il figlio o i figli abbiano il diritto ad un rapporto equilibrato con entrambe le parti.

Come nel caso della separazione giudiziale, anche in questo caso all’interno dell’accordo occorre che vi sia la voce relativa al mantenimento economico dei figli che è proporzionale al proprio reddito.

Infine è necessario che i genitori abbiano chiaro il volere dei propri figli, minori o meno, prima di prendere qualsiasi decisione che li riguardi, poiché anche il loro “consenso”, per quanto possibile, deve essere delineato chiaramente.

Autore: Enrico Mainero LinkedIn

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Dal 2011 Direttore Responsabile e Amministratore unico di ElaMedia Group SRLS. Mi dedico prevalentemente all'analisi dei siti web e alla loro ottimizzazione SEO, con particolare attenzione allo studio della semantica e al loro posizionamento organico sui motori di ricerca. Sono il principale curatore dei contenuti di questo Blog (assieme alla Redazione di ElaMedia).