Arresti domiciliari: il provvedimento Il diritto penale fa parte del diritto pubblico interno e si occupa di definire le dinamiche della pena per coloro che commettono reati più o meno gravi. Il diritto penale va ad analizzare dunque la gravità del reato commesso definendo la giusta pena da infliggere a colui che ha commesso un illecito penale.
La pena più severa inflitta in Italia è sicuramente quella dell’ergastolo, che viene inflitto soprattutto in caso di uno o più delitti efferati e rappresenta la detenzione a vita del condannato. Tutte le condanne attribuite a un determinato soggetto vengono poi registrate all’interno di appositi certificati e nella fedina penale inserita poi nell’apposito casellario Giudiziario.
I condannati che si distinguono per buona condotta all’interno del carcere, e solitamente non hanno commesso reati davvero efferati possono poi godere di sconti di pena particolari oppure oppure degli arresti domiciliari.
Arresti domiciliari: cosa sono gli arresti domiciliari
Gli arresti domiciliari sono regolati dall’articolo 284 del Codice Penale. Gli arresti domiciliari prevedono, secondo provvedimento specifico del Giudice che si occupa del processo e del caso, che il condannato può scontare la pena presso la propria abitazione di residenza o presso un istituto di assistenza fisica o psichica (se il condannato ha bisogno di cure specifiche) senza però allontanarsi da essa.
In alcuni casi l’imputato può inoltre interagire esclusivamente con le persone che lo assistono e che abitano con lui e con nessun altro. Saranno poi il Pubblico Ministero o al Polizia Giudiziaria a controllare che il condannato rispetto le regole secondo quanto previsto dai provvedimenti del giudice.
Gli arresti domiciliari non vengono comunque concessi a tutti; non può ad esempio essere dato a chi è stato condannato per evasione nei cinque anni che precedono la condanna stessa. Chi è agli arresti domiciliari viene infine considerato in stato di custodia cautelare.
Arresti domiciliari: detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare si differenzia invece dagli arresti domiciliari, che sono considerati per lo più delle misure cautelari in determinate situazioni particolari. La detenzione domiciliare che consente di scontare la pena nella propria abitazione o in istituti di natura assistenziale viene invece considerata come una forma di riscatto di pena.
La detenzione di pena può infatti essere concessa a:
- coloro che soffrono di gravi problemi di salute;
- donne incinte o madri di prole di età inferiore a dieci anni ;
- i padri con potestà, di figli di età non superiore a dieci anni, in assenza o impossibilità della madre;
- le persone di età superiore ai sessant'anni, inabili anche parzialmente;
- le persone di età inferiore ai ventun'anni, che hanno particolari situazioni di salute, famiglia, studio o lavoro.
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