Contratto a Progetto
Con la legge 30 del 2003 il contratto di lavoro a progetto ha rimpiazzato il contratto di collaborazione coordinata, al cui assetto si perviene con l'abrogazione di disposizioni codicistiche cardinali, con l’individuazione di fattispecie che fuggono lo schema classico del lavoro, con la prassi della frantumazione dello schema contrattuale tipico e con l'abrogazione del sistema stabilito dalla l.230/62.
Nel corso degli anni sono state introdotte tutele in favore del collaboratore autonomo del contratto a progetto. In relazione al lavoro dipendente è stata immaginata la sanzione della conversione a tempo indeterminato se il giudice accerta la mancanza del progetto. I lvoratori che hanno il contratto a progetto versano contributi ad una cassa mutua di categoria e pagano assicurazioni antinfortunistiche. E’ prevista la maternità ma la brevità del contratto spesso pone la lavoratrice nella necessità di nascondere la gravidanza.
Una clausola di preavviso è inserita nei contratti a progetto e autorizza il datore a licenziare con uno o più mesi di preavviso il lavoratore, senza specificarne il motivo. La mancanza di un contratto nazionale quadro determina dunque condizioni di precariato. I contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici che devono essere gestiti dal lavoratore in funzione del risultato (deve essere indicata la durata).
Il salario è legato al raggiungimento degli e la riconducibilità del modello legale al rapporto di lavoro autonomo obbliga il datore di lavoro a determinare la periodicità della corresponsione del salario. E’ bene sottolineare che la modalità di erogazione del contratto a progetto non è necessariamente mensile. Il contratto a progetto può essere rinnovato infinite volte. In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia.
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