L’Annullamento del matrimonio religioso
Occorre stabilire un’importante differenza tra il matrimonio civile e quello religioso. È ovvio che tali differenza prendono maggior forma nel momento in cui si parla di Divorzio e di annullamento del matrimonio. Vanno considerati i fattori che determinano la persistenza e dunque l’annullabilità dei vari tipi di matrimonio. Vediamo dunque quali sono queste differenze, analizzando in particolare la situazione per quel che riguarda il matrimonio religioso.
Il matrimonio religioso persiste finché non ne venga sentenziata la nullità dal tribunale ecclesiastico. Il divorzio dunque, per la Religione, non è rilevante e incide solamente sugli effetti civili del matrimonio stesso (per la Chiesa il vincolo religioso dura fino alla morte dei coniugi).
Per la Chiesa dunque un matrimonio contratto con il solo rito civile è un matrimonio nullo (i coniugi sono esaminati nell’ordinamento canonico come concubini).
Da sottolineare che tutti coloro i quali divorziano acquisiscono lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio valido agli effetti civili. A questo punto è bene sottolineare quanto segue:
· la donna, con l’annullamento del matrimonio religioso e civile, perde il cognome del marito (il Tribunale può permetterle anche di conservarlo; questa decisione può essere cambiata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità)
· i divorziati perdono qualsiasi diritto in tema di eredità
· il tribunale può stabilire dunque un assegno divorzile a favore di uno dei due ex coniugi
· nel momento in cui il divorziato beneficiario di assegno versa in stato di bisogno, è previsto un assegno supplementare da versare ad intervallo regolare a suo favore a carico dell’eredità (il Tribunale assegnerà questo assegno prendendo in considerazione l’importo delle somme percepite, il numero degli eredi e le loro condizioni economiche).
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