Aprendo la cassetta della posta, possiamo rischiare l'infarto trovandoci di fronte una cartella esattoriale Equitalia. Riprendiamo il fiato, perchè a quanto pare, una cartella inviata per posta può considerarsi tranquillamente nulla: infatti la Sent. CTP di Milano, 75/26/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito la nullità di una cartella Equitalia inviata per posta raccomandata, in quanto tali atti devono essere notificati da figure giuridicamente preposte a tale incarico.
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- Impugnare una cartella esattoriale Equitalia
- La cartella esattoriale Equitalia va prima notificata
- Impugnare una cartella esattoriale Equitalia
- Cancellazione dell'ipoteca Equitalia
- Iscrizione ipoteca Equitalia e limiti
- Iscrizione dell'ipoteca Equitalia ed impugnazioni
- Cancellazione dell'ipoteca Equitalia: norme che regolano l'iscrizione
- Cancellazione dell'ipoteca Equitalia: come fare?
- Cancellazione volontaria
- La modulistica per le persone fisiche e giuridiche fino a 20.000 euro
- Documenti per ditte individuali con regimi fiscali semplificati e importi superiori a 20.000 euro
- Richiesta rateazione Equitalia
Impugnare una cartella esattoriale Equitalia
Se invece abbiamo ricevuto in maniera giuridicamente corretta la notifica di cartella esattoriale, possiamo procedere alla sua impugnazione, facendo ricorso all'Autorità giudiziaria secondo i termini di legge previsti. Come fare?
Innanzitutto è necessario conoscere i motivi per cui è possibile contestare un provvedimento di questo tipo, in quanto potrebbe presentare dei vizi di forma propri. Innanzitutto, potrebbe esserci un errore di persona, oppure potrebbe contenere un errore di calcolo.
I vizi di forma delle cartelle
Altri vizi di forma dovuti alla disattenzione di Equitalia possono essere la mancata indicazione del responsabile del procedimento nei nostri conformi, oppure può mancare l'indicazione della motivazione della notifica; in certi casi, possono essere stati omessi gli estremi dell'atto di accertamento.
La cartella esattoriale Equitalia va prima notificata
In ogni caso, il provvedimento preso nei nostri confronti deve essere recapitato solo dopo una precedente notifica del verbale di accertamento. Questo significa che prima di ricevere una qualsiasi cartella esattoriale, l'Amministrazione deve avvisare il contribuente, che ha l'obbligo di pagare una determinata somma.
Occhio ai termini di prescrizione!
Pertanto, se la notifica di accertamento non è stata recapitata, sarà possibile impugnare la cartella indicando fra le motivazioni la non sussistenza del debito stesso, in quanto il contribuente non è entrato a conoscenza dell'obbligo di pagamento del debito. Stesso discorso in caso esistano vizi di forma sulla notifica stessa, oppure se la cartella esattoriale è stata notificata andando oltre i termini di prescrizione e decadenza indicati dalla legislazione in merito.
Impugnare una cartella esattoriale Equitalia
Se invece abbiamo ricevuto in maniera giuridicamente corretta la notifica di cartella esattoriale, possiamo procedere alla sua impugnazione, facendo ricorso all'Autorità giudiziaria secondo i termini di legge previsti. Come fare?
Innanzitutto è necessario conoscere i motivi per cui è possibile contestare un provvedimento di questo tipo, in quanto potrebbe presentare dei vizi di forma propri. Innanzitutto, potrebbe esserci un errore di persona, oppure potrebbe contenere un errore di calcolo.
I vizi di forma delle cartelle
Altri vizi di forma dovuti alla disattenzione di Equitalia possono essere la mancata indicazione del responsabile del procedimento nei nostri conformi, oppure può mancare l'indicazione della motivazione della notifica; in certi casi, possono essere stati omessi gli estremi dell'atto di accertamento. In tutti questi casi, è possibile impugnare la cartella, per cui è opportuno studiare la documentazione notificataci con la massima attenzione.
In ogni caso, il provvedimento preso nei nostri confronti deve essere recapitato solo dopo una precedente notifica del verbale di accertamento. Questo significa che prima di ricevere una qualsiasi cartella esattoriale, l'Amministrazione deve avvisare il contribuente, che ha l'obbligo di pagare una determinata somma.
Pertanto, se la notifica di accertamento non è stata recapitata, sarà possibile impugnare la cartella indicando fra le motivazioni la non sussistenza del debito stesso, in quanto il contribuente non è entrato a conoscenza dell'obbligo di pagamento del debito. Stesso discorso in caso esistano vizi di forma sulla notifica stessa, oppure se è stata notificata andando oltre i termini di prescrizione e decadenza indicati dalla legislazione in merito.
Tempistica e modalità dell’iscrizione dell’ipoteca Equitalia sono state recentemente disciplinate dalla L. 106/2011 ed ulteriormente affinate da alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione.
Cancellazione dell'ipoteca Equitalia
L'ipoteca fotocopia un diritto reale di cauzione su un qualcosa di proprietà altrui (che funge da garanzia per un credito). Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile. Si discerne dal pegno per l’oggetto, che può essere:
- beni immobili
- diritti reali minori sugli immobili· beni mobili iscritti in pubblici registri
Per ipoteca fiscale si intende invece quella forma di ipoteca legale iscritta sui beni del debitore, da parte del concessionario per la riscossione (per raggiungere il recupero delle somme dovute all'Ente impositore). Essa viene registrata in misura pari al doppio dell'importo imposto e deve essere anticipata da un avviso di mora che porta in se l'invito ad compiere entro cinque giorni nel caso in cui non sia accesa entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale.
Iscrizione ipoteca Equitalia e limiti
Anche nei casi di iscrizione dell'ipoteca Equitalia, così come nei casi di bollette insolute per i più disparati motivi, ci troviamo spesso di fronte ad atti vessatori ed ingiustificati accompagnati dalla nota cordialità e comprensione dei soggetti in campo. Posto che i casi in cui il debito che ci viene contestato sia totalmente infondato sono molto rari, è sempre bene conoscere i limiti e i doveri della controparte ed i nostri diritti. Innanzitutto le sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente fissato ad almeno 8.000 euro il debito per il quale Equitalia ha facoltà di iscrivere ipoteca (sent. 4077/2010 successivamente recepita nella L. 73/2010), in quanto, secondo la Cassazione, l’iscrizione ipotecaria è atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare e, come tale, soggiace ai limiti previsti dalla legge per quest’ultima, limiti che, per l’appunto, vietano di iscrivere l'ipoteca per debiti inferiori agli 8.000 euro. Il limite è aumentato a 20.000 se l’immobile oggetto ipoteca da parte di Equitalia è abitazione principale del debitore.
Inoltre non è possibile procedere se essa non viene preceduta da una intimazione scritta al pagamento da parte della stessa Equitalia e notificata al debitore. Parimenti non è più possibile, fortunatamente, a dispetto del passato, l'intervendo senza darne notizia al debitore. Sono quindi finiti i tempi in cui si scoprivano ipoteche sulle nostre case in maniera del tutto casuale, magari chiedendo un finanziamento in banca.
Iscrizione dell'ipoteca Equitalia ed impugnazioni
E’ possibile impugnare l’iscrizione, qualora non vengano rispettati da parte dell’agente di riscossione i limiti su descritti. Tempistiche e modalità dell’impugnazione, assieme all’individuazione del giudice competente, sono correlati sia al tipo di vizio su cui è fondata l’impugnazione, sia al tipo di credito su cui è fondata.
E’ utile specificare che i diversi termini per proporre impugnazione iniziano la loro decorrenza dal momento della notifica da parte di Equitalia; qualora manchi questo presupposto, è possibile proporre impugnazione in qualunque momento.
Nel caso in cui un cittadino italiano riceva una cartella esattoriale, sarà costretto a pagare entro i termini indicati, pena la possibilità, da parte di Equitalia, di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore. In quali casi si rischia l'ipoteca sugli immobili, e quali sono le norme che regolano l'iscrizione? Proviamo a fare chiarezza, perchè i casi variano a seconda della cifra per cui si è debitori nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Cancellazione dell'ipoteca Equitalia: norme che regolano l'iscrizione
Secondo quanto riportato nell''articolo 77 del D.P.R. 602/73, la società Equitalia ha l'obbligo di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore: questo perchè tale società, operante sul territorio italiano, ha ricevuto dallo Stato il mandato di società agente di riscossione.
Naturalmente l'essa deve avvenire secondo determinate procedure; per conoscere i limiti di “mandato”, basta studiare una delle ultime leggi che regolano il comportamento della società, in vigore dal Luglio 2011. Si tratta della Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011.
I diritti del cittadino
Ma l'iscrizione vale per tutti i tipi di debito? Assolutamente no, per questo è possibile procedere coi ricorsi. Per i debiti fino a 2000 euro, infatti, sono previste misure cautelari: ad esempio, in caso di mancato pagamento di una multa, è prevista l'ipoteca ed il fermo del veicolo, ma solo dopo l'assenza di risposta a due solleciti di pagamento, inviati a sei mesi di distanza l'uno dall'altro.
La legge precedente quella del 2011, prevedeva l'iscrizione senza necessità di comunicazione. A seguito di sentenze contrastanti, relative alla legittimità di questo tipo di procedimenti nei confronti dei soggetti debitori, si è giunti ad una legge, la 106/2011 che ha chiarito l'argomento, anche se c'è ancora confusione in merito a quelle effettuate prima dell'entrata in vigore della stessa.
Cancellazione dell'ipoteca Equitalia: come fare?
La possibilità di effettuare la cancellazione dell'ipoteca è garantita dall'articolo 2878 del codice civile. I presupposti della cancellazione sono innanzitutto l'estinzione del debito a cui è collegata l'ipoteca, e la rinuncia da parte del creditore (banca o istituto di credito) all'ipoteca; in caso di mutuo ipotecario, è determinata dal termine del mutuo.
Un ultimo fattore determinante la cancellazione dell'ipoteca è il decorso dei 20 anni previsti dal contratto stesso oppure la distruzione della proprietà ipoteca o il suo esproprio da parte del tribunale.
Cancellazione volontaria
Grazie alla legge Bersani è possibile eliminare l'ipoteca in modalità automatica, senza intervento di notai. Quando viene estinto il mutuo, cioè, la banca stessa va ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'estinzione. Questo va a determinare l'azzeramento di ogni ulteriore spesa bancaria da parte del cliente, dopo il pagamento di una somma pari a circa 500 euro.
Cancellazione ipoteca giudiziaria
Se l'ipoteca è definita in base alla disposizione di un giudice, la cancellazione della stessa deve per forza di cosa avvenire attraverso una procedura di tipo giudiziaria, attraverso il passaggio per il tribunale.
E' importante monitorare questa attività, in quanto può subire notevoli ritardi prima che essa si realizzi in toto. Basta in parte controllare la situazione consultando il Registro delle Comunicazioni dell'Agenzia delle entrate.
La modulistica di equitalia propone varie possibilità di rateazione per i contribuenti che si trovino in condizioni di obiettiva difficoltà, vediamo nello specifico le diverse tipologie.
Nei casi di persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la modulistica di equitalia richiede la presentazione della certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, che può essere rilasciata da Comuni, da centri autorizzati di assistenza fiscale C.A.A.F, da Amministrazioni Pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, e dall’ I.N.P.S.
La modulistica per le persone fisiche e giuridiche fino a 20.000 euro
Relativamente ai contribuenti che debbano versare importi fino a 20.000 euro, la modulistica di equitalia propone un’istanza di rateazione con cui poter dilazionare fino a un massimo di 48 rate e l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.
Documenti per ditte individuali con regimi fiscali semplificati e importi superiori a 20.000 euro
In riferimento ai casi di ditte individuali con regimi fiscali semplificati, per importi superiori a 20.000 euro, la relativa istanza di rateazione prevede che il contribuente dichiari l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del suo nucleo familiare, nonché la situazione della propria dittà che potrà essere:
- In Regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’art. 18 del DPR n. 29.12.1973, n. 600
- In Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all’art. 13 della legge 23.12.2000, n. 388
- In Regime fiscale dei cd. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24.12.2007, n. 244.
I moduli per le società di capitali oltre 20.000 euro
In riferimento a Società di capitali, Società cooperative, Mutue assicuratrici, Consorzi con attività esterna, nei casi di importi superiori a 20.000 euro, è possibile richiedere grazie agli appositi moduli di equitalia la dilazione in rate delle cartelle di pagamento, allegando la documentazione attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In particolare, per le società a responsabilità limitata dotate di organo di controllo contabile, le società per azioni, le società in accomandita per azioni ed i consorzi con attività esterna, le società a responsabilità limitata prive di organo di controllo contabile, le società cooperative e le mutue assicuratrici dotate di organo di controllo contabile, nonché le società cooperative e le mutue assicuratrici prive di organo di controllo contabile, si dovrà allegare il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, la visura camerale aggiornata, nonché una copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
Richiesta rateazione Equitalia
Per i debiti superiori ai 20.000 euro, invece, la rateazione Equitalia verrà concessa previa verifica dell’effettiva difficoltà economica temporanea del debitore, tenendo conto anche dell’importo del debito da saldare. Il debitore, privato cittadino o azienda che sia, dovrà quindi fornire documenti atti a dimostrare che non gli è possibile estinguere il debito in un’unica soluzione.
Modalità e tempi
Con il decreto legge n° 16/2012, il Governo ha diversificato le modalità di estinzione della rateazione Equitalia. Difatti il debitore potrà chiedere che la rateazione Equitalia non avvenga a rate costanti, ma a rate variabili che aumentino annualmente. I piani di rateazione Equitalia a rata costante già sottoscritti al 2 Marzo 2012, non potranno essere però modificati.
E’ previsto un massimo di 72 rate mensili per debito contratto, con una rata mensile minima di euro 100, in cui verranno calcolati anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione. Precedentemente era previsto che al mancato pagamento di due rate, anche non consecutivamente, il piano di rateazione Equitalia decadesse, con tutte le conseguenze del caso.
Di recente è invece stata mutata la disciplina, che ora prevede che il decadimento della rateazione Equitalia avvenga solo nel caso in cui l’omissione di due rate del debito sia consecutiva. Importante specificare che l’adesione ad un paio di rateazione Equitalia, impedisce all’agente di riscossione di iscrivere ipoteche sugli immobili del debitore.