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L'assegno trasferibile è uno strumento che permette al titolare di un conto corrente, il pagamento di una somma ad un altro soggetto. L’assegno bancario è valido quando esiste una reale somma di denaro all'interno del conto. Gli assegni trasferibili vengono raccolti in libretti distribuiti dalle banche (deve essere indicata la denominazione e l’indirizzo della banca).

Ecco cosa và indicato sull'assegno

Il soggetto che emette l'assegno deve indicare: 

  • Data e luogo
  • Importo da pagare
  • Nome del soggetto a cui è destinata la somma
  • Firma di colui che l'ha emesso

 La banca può rifiutarsi di pagare un assegno trasferibile se non è stato compilato per bene. Gli utenti che firmano assegni scoperti vengono protestati (nel momento in cui il titolo sia stato presentato per tempo all'incasso). Questi soggetti vengono inseriti nella Centrale d'allarme Interbancario (CAI) se entro sessanta giorni non pagano l'assegno comprensivo della penale.

La clausola non trasferibile non permette dunque la girata dell'assegno, rendendo l'assegno un titolo nominativo. Si può inserire la clausola non trasferibile anche dopo una o più girate per evitare la circolazione dell'assegno per troppo tempo. Sottolineiamo il fatto che è obbligatorio inserire la clausola del non trasferibile per ogni assegno di importo pari o superiore a 12.500 €: questa normativa è entrata in vigore il 25 giugno 2008 (D.L. 112 del 25 giugno 2008 - modifica della normativa del 30 aprile che introduceva una soglia ancora più restrittiva pari a 5.000 €).

Al correntista viene assegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti e comportano una imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno. L'introduzione di questa regola fa da deterrente al riciclaggio di denaro sporco. Gli assegni circolari sono infatti programmati dalla banca quando il denaro necessario al pagamento è già disponibile presso l'istituto.

In pratica è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, ed è esigibile a vista presso una qualunque sede. L’assegno circolare non trasferibile non può essere al portatore, tutto ciò equivarrebbe ad autorizzare le banche a produrre banconote.

Il diritto del beneficiario a riscuotere la somma indicata sull'assegno circolare è però trasferibile mediante girata. Al fine di assicurare i beneficiari degli assegni circolari, gli stessi designano l'importo massimo per il quale possono essere diffusi. Un'altra garanzia è data dal fatto che ogni istituto che li emette deve collocare una cauzione presso la Banca Centrale proporzionata all'ammontare dei titoli emessi.

Sbarramento

Lo sbarramento, cioè l'apposizione di due sbarre sulla facciata anteriore dell'assegno, indica l'obbligo per la banca dell'emittente di pagare l'assegno solo a un'altra banca o a un proprio cliente. A tal proposito si deve fare attenzione se fra le due sbarre vi sia la semplice dicitura di "banchiere", poiché in tale caso l'assegno può essere pagato solo a un proprio cliente o a qualsiasi banca (ipotesi di "sbarramento generale"). Nel caso in cui fra le due sbarre vi sia stato invece apposto il nome di un banchiere, il soggetto legittimato al pagamento sarà infatti il banchiere indicato, ovvero, se quest'ultimo soggetto è il trattario, il pagamento verrà effettuato in favore di un suo cliente (ipotesi di "sbarramento speciale").

In altre parole a un beneficiario di un assegno sbarrato che non sia titolare di alcun conto corrente è preclusa ogni possibilità di incasso del titolo in forma liquida. Ad ogni modo, si ricorda che - quando l'assegno non è sbarrato - non è sempre possibile incassarlo recandosi presso la filiale di emissione.

Incasso di un assegno in forma liquida

L'art. 31 del R.D. che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente: "L'assegno bancario è pagabile a vista". L'incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il C/C del traente, muniti di un documento di riconoscimento valido. Principalmente a causa della ampia circolazione di documenti falsi, la filiale potrebbe richiedere la presenza di un notaio che certifichi l'identità del beneficiario a spese dello stesso beneficiario. Rimane sempre la possibilità di versare il titolo di credito presso il proprio istituto bancario attraverso la girata per incasso.
È possibile che la banca richieda almeno 2 documenti per accertare l'identità della persona. Normalmente l'assegno presenta un tempo di incasso che corrisponde a 8 giorni nel caso di immissione nella stessa piazza della banca debitrice e di 15 giorni nel caso di diversa piazza. Superato tale scadenza l'assegno può ancora essere incassato, ma in caso di mancanza di fondi il portatore non può rifarsi sul titolare.

Autore: Avvocato Giacomo Locopo

Immagine di Giacomo Locopo

Nato a Catania il 25 febbraio 1970, l'avvocato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'illustre Università degli Studi La Sapienza di Roma. Attualmente, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati nella città di Palmi, dove esercita la professione legale con competenza e dedizione.